PRIMOPIANO
In evidenza oggi

FOCUS
I fatti, i personaggi,
le inchieste

IDENTIKIT
Ecco che cos’è
società civile

MEMORIA
Archivi e documenti

CENTOFIORI
Il meglio della rete

FORUM
Spazio libero alle idee

 
 
 

Ora solo un pazzo potrà «pentirsi»

Un intervento sulla nuova legge per i collaboratori di giustizia

di Armando Spataro


La nuova legge sui collaboratori è l'ennesimo esempio delle conseguenze tecnicamente perverse prodotte da una legislazione che, in materia penale e processuale, procede da almeno due anni sulla base di unanimi mediazioni politiche piuttosto che in vista di esigenze di efficienza e giusti risultati. Da oggi la collaborazione processuale è ancora più difficile, perché solo un pazzo accetterà di collaborare sapendo che i suoi familiari saranno protetti solo se sono con lui conviventi e che potranno subire il sequestro anche di beni di provenienza lecita.

Ignorando l'importanza dei riscontri ed i principi del giusto processo così pubblicizzati, il legislatore prevede poi la protezione speciale solo per il collaboratore portatore di accuse connotate da novità, ben sapendo che la mafia teme di più i contributi dei collaboratori che sopravvengono a confermare il primo. E poi è incompatibile con il nostro ordinamento l'ampliamento dei poteri del Procuratore Nazionale Antimafia e dei Procuratori Generali che diventano competenti a formulare proposte e pareri sulle libertà, persino all'interno di processi, nei quali non hanno alcuna veste.

Vengono introdotti, ancora, dei veri obbrobri sul piano giuridico, come la revisione di una sentenza definitiva per effetto di un delitto commesso successivamente: immagino che la dottrina inorridirà! E perché mai si prevede l'improcedibilità di difendere più collaboratori senza prevederla per la difesa degli altri mafiosi sicuramente interessati all'inquinamento? E perché mai, vista l'obbligatorietà dell'azione penale, saranno inutilizzabili le dichiarazioni rese dopo sei mesi dallíinizio della collaborazione, per effetto, magari, di ritardi addebitati al lavoro dei pm?

Si salva molto poco: per esempio la specificazione delle ragioni delle erogazioni economiche possibili, il programma di protezione per i meri testimoni, l'aumento di pena per le calunnie e poco altro. Dopo la legge sulle investigazioni difensive, un'altra pagina nera per l'accertamento della verità in sede processuale.



La nuova legge sui collaboratori di giustizia

di Armando Spataro

La nuova legge sui collaboratori di giustizia, approvata in via definitiva dal Senato il 7.2.2001, è stata accolta da un coro pressocchè unanime di positivi apprezzamenti, il che non impedisce di rilevarne difetti e lacune: è ragionevole temere, anzi, che essa determini l’inaridirsi del fenomeno della collaborazione processuale, che pure tanta parte ha avuto, negli ultimi anni, nel contrasto della criminalità mafiosa e nell’accertamento delle responsabilità per gravissimi reati. Naturalmente, non vi può essere dubbio che il legislatore si sia fatto carico efficacemente di alcuni rilevanti problemi che la normativa previgente aveva fatto emergere (ad es., assenza di adeguate previsioni su protezione e reinserimento dei testimoni puri, sulle specifiche causali delle erogazioni economiche possibili in favore dei collaboratori, sul catalogo dei loro diritti, etc.) e, del resto, alcuni insoddisfacenti aspetti della situazione preesistente (ad es., difficoltà per ottenere il cambio di identità o reperire occasioni di lavoro) erano frutto più delle prassi adottate che delle lacune legislative: vi era bisogno, in ogni caso, di una normativa che riordinasse il delicato settore.

Alcune delle scelte ora adottate
, per«, da un lato appaiono di dubbia utilità e scarsamente comprensibili e, dall’altro, hanno determinato l’introduzione nell’ordinamento di soluzioni criticabili sul piano strettamente giuridico. Intanto, va detto che le premesse giustificative della legge, più volte pubblicizzate dal Governo e da autorevoli parlamentari, fondate sulla necessità di ridurre drasticamente il numero dei collaboratori e dei loro familiari ammessi allo speciale programma di protezione, non hanno tenuto conto del rapporto confortante tra il numero delle collaborazioni intervenute ed i risultati ottenuti in sede di indagini. Per quanto attiene alle dimensioni del fenomeno, poi, sarebbe stato significativo porre in relazione il numero dei collaboratori con quello degli appartenenti alle organizzazioni criminali operanti in Italia, anzichè, con analisi assai riduttiva, presentare gli «oltre mille collaboratori» come dato dimostrativo della impossibilità di gestione del fenomeno: semmai, alla luce degli straordinari risultati conseguiti dal ’92 in avanti, vi sarebbe stata necessità di interventi legislativi tendenti a stimolare la crescita quali-quantitativa del fenomeno e non a determinarne la sua contrazione.

È opportuno, allora, passare in rassegna
le scelte del legislatore che maggiormente destano perplessità, piuttosto che quelle condivisibili, con la specificazione che di seguito, quando si citeranno le norme di legge, si farà sempre riferimento all’articolato dell’originaria L. 15.3.91 n.82, così come modificata dalla legge di cui qui ci si occupa. Quanto ai connotati che la collaborazione deve assumere perché possano essere applicate le speciali misure di protezione, il comma 3 dell’art.9 prevede che essa debba presentare, oltre quello della intrinseca attendibilità, il carattere della «novità», sia pur previsto alternativamente (e non congiuntamente) a quelli della completezza o della notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio etc.. Orbene, il connotato della novità appare di difficile valutazione soprattutto in tema di reati associativi e sembra limitare, inoltre, la possibilità di collaborazioni particolarmente significative: una interpretazione rigida di tale requisito, cioè, potrebbe precludere l’accesso alle specifiche misure di protezione di tutti quei collaboratori che, nella vicenda giudiziaria, non sono unici o primi portatori di conoscenze sul tema che ne è oggetto.

Tra l’altro, si dimentica che spesso è proprio una collaborazione successiva che - nel suo significato di rafforzamento della isolata, e perciò meno temibile, prova originaria- può determinare reazioni da parte del gruppo criminale. Tanto più ove si pensi all’importanza che una pluralità di contributi può assumere in presenza del mutato quadro costituzionale (ci si riferisce, è chiaro - alle modifiche dell’art. 111 Cost.) e processuale. I requisiti della «completezza» e della «notevole importanza», poi, ben difficilmente potranno costituire oggetto di valutazione da parte della Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, che è organo amministrativo, poichè quelle valutazioni rientrano direttamente nelle competenze della Procura proponente: l’attribuire poteri valutativi di questo tipo alla Commissione crea le premesse per possibili contrasti tra l’A.G. e l’organo amministrativo, con evidenti e gravi ripercussioni anche sui dibattimenti.

Singolarmente, peraltro, la legge prevede
il requisito della «notevole importanza» della collaborazione solo in relazione ad attività di indagine sulle connotazioni strutturali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversive, con ingiustificata esclusione delle associazioni finalizzate al narcotrafico (at. 74 DPR 309/’90) che pure rientrano nella competenza delle DDA. Anche la prevista limitazione (ex art. 9 comma 2 della Legge) delle speciali misure di protezione a coloro che tengano condotta di collaborazione in relazione ai soli delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione ovvero ricompresi tra quelli di cui all’ art. 51 comma 3 bis c.p.p. appare priva di reale giustificazione atteso che una utilissima collaborazione può trovare l’occasione anche in delitti non di stampo mafioso: a titolo esemplificativo la norma esclude da ogni misura speciale di protezione il soggetto che abbia prestato collaborazione in riferimento ad una pluralità di omicidi commessi in un ambito di criminalità organizzata, ma non di stampo mafioso (ad es. gruppi criminali emergenti), ovvero il trafficante in sostanze stupefacenti per ingenti quantitativi che non risulti inserito in organizzazione corrispondente alla previsione di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90 ovvero l’indagato che riferisca in ordine ad una organizzazione non mafiosa dedita alla pratica estorsiva ed all’usura, spesso anticamera della pratica mafiosa in senso proprio.

Insomma, come l’esperienza insegna, l’emergere della realtà mafiosa
è spesso la conseguenza di collaborazioni che non hanno, inizialmente, quello specifico oggetto. La limitazione prevista dall’art. 9 comma 4 della Legge per le categorie di parenti del collaboratore ammissibili alle speciali misure di protezione non appare condivisibile. La distinzione tra conviventi con il collaboratore, categoria per la quale l’estensione del programma non sembra richiedere ulteriori condizioni, e tutti gli altri soggetti per i quali l’estensione è subordinata all’esistenza di grave ed attuale pericolo (difficilissimo da provare in concreto) a causa delle relazioni intrattenute con il collaboratore, pone i parenti non conviventi in una posizione deteriore, atteso che anche per questi ultimi la situazione di pericolo nasce spesso dal mero rapporto di parentela, come l’esperienza di questi anni ha tragicamente dimostrato. Ma la sola parentela, in difetto di stabile coabitazione, non è sufficiente a determinare l’applicazione delle misure. In realtà, le scelte della Commissione non dovrebbero essere collegate alla previsione di categorie astratte, ma a situazioni concrete, come del resto si prevede (art. 16 bis c.3) per i parenti o per coloro che intrattengano relazioni con i "testimoni di giustizia".

Anche lo specifico riferimento alla forza di intimidazione
di cui il gruppo è localmente in grado di valersi, quale requisito nella determinazione delle situazioni di pericolo rilevanti (art. 9 c. 5 della Legge) sembra di difficile lettura e valutazione: non pare logico infatti, limitare la possibilità di ammissione a misure di protezione di un collaboratore solo se l’organizzazione mafiosa di cui egli abbia rivelato struttura e crimini sia operante nel territorio in cui egli risiede. Si può seriamente sostenere che il collaboratore che abbia rivelato quanto a sua conoscenza su Cosa Nostra o sulla ŚNdrangheta o sulla Camorra non sia soggetto a pericolo solo per il fatto di non risiedere in zona «a rischio»?

Insomma, queste opzioni legislative rischiano di disincentivare
la capacità di «resistenza» del collaboratore rispetto al rischio, anche solo astratto, di minacce e pressioni esterne tese a fargli ritrattare le dichiarazioni rese: rischio tanto più grave ove si pensi che, a seguito della modifica dell’art.111 Cost., non potranno essere utilizzate le dichiarazioni antecedentemente rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore. E’ vero che tali dichiarazioni potranno essere valutate come prova dei fatti in esse affermati quando risulti che la persona che le ha rese è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè si sottragga all’esame, ma è pur vero che, a prescindere da ogni rilievo sulla oggettiva difficoltà di raccogliere questa prova (specie in relazione ai procedimenti previsti dall’art. 51 c.3 bis c.p.p.), tale previsione, pur di agevole interpretazione sul piano logico, non contiene alcun riferimento alle modalità della formazione della prova relativa all’intervenuta violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Secondo la formulazione
dell’art.111 Cost., infatti, è logico ritenere che anche questa prova si debba formare in dibattimento e nel contraddittorio tra le parti, sicchè ben difficilmente un collaboratore processuale che, dopo avere reso dichiarazioni erga alios in fase di indagine preliminare, scelga in dibattimento la strada del silenzio per effetto di violenza o minaccia, sarà disposto a svelare in dibattimento le violenze, le minacce o le offerte di cui lui o i suoi familiari siano stati destinatari. Né la nuova legge sui collaboratori si è fatta carico di prevedere particolari meccanismi per agevolare l’acquisizione della prova in ordine a minacce e pressioni rivolte al collaboratore. La composizione della Commissione Centrale riflette un’esigenza di corretto equilibrio tra competenze politiche, giudiziarie (due sono i magistrati componenti) e di polizia, ma non è comprensibile il divieto di farne parte per i magistrati provenienti dall’Ufficio del Pubblico Ministero (art. 10, lett. «d», c. 2 bis della Legge), che pure sono portatori delle più dirette conoscenze relative al fenomeno oggetto dell’investigazione ed al concreto dispiegarsi delle collaborazioni processuali.

Il rischio di eccessiva «contiguità» rispetto ai destinatari
delle misure di protezione sarebbe stato facilmente evitabile prevedendo per loro, come è per i giudici (art. 10, lett. «d», c. 2 octies), il divieto di svolgere il ruolo di P.M. nei procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti destinatari delle misure di protezione. Con l’art. 11 c. 2 della Legge, relativo alla proposta di ammissione» alle speciali misure di protezione proveniente dall’A.G., si prevede la possibilità che più uffici del PM, in particolare D.D.A., procedano ad indagini collegate ex art. 371 c.p.p., richiedendosi, in tal caso, che la proposta venga formulata da uno di essi d’intesa con gli altri. Ma si prevede pure che «nel caso di mancata intesa, il Procuratore Nazionale Antimafia risolve il contrasto». E’ questa la prima di una serie di norme che, risolvendosi nell’attribuzione al P.N.A. di poteri giustificabili solo in un diverso assetto ordinamentale (contemplante, ad es., un rapporto gerarchico tra DDA e DNA o l’attribuzione a quest’ultima della titolarità dell’azione penale), appare criticabile.

E’ ovviamente possibile ed anzi auspicabile
che il PNA si attivi -nell’ambito dei propri poteri- per realizzare l’intesa tra le Procure interessate alle indagini collegate, ma altro è l’attribuzione di un potere di risoluzione del possibile contrasto: l’intesa, rientrando nel genere degli atti amministrativi complessi, è atto che presuppone l’esistenza di due o più soggetti titolari di interessi distinti anche se convergenti, interessi che si riconoscono anche in capo all’organo preposto alla soluzione dei conflitti. Ma la Procura Nazionale non è titolare di poteri di indagine (a cui va direttamente collegata la proposta di ammissione al programma di protezione), sicchè il potere conferitole appare espressione di una funzione di controllo gerarchico, non prevista dalla legge che l’ha istituita. Le conoscenze della Procura Nazionale dei fenomeni criminali non rilevano rispetto alla fase della formulazione della proposta, ma semmai nella fase della decisione della Commissione attraverso la formulazione d un mero parere non vincolante che consentirebbe a quell’ufficio di interloquire con manifestazioni di conoscenza e non con manifestazioni di volontà che non le competono in questa materia.

Tra gli impegni che il soggetto ammesso al programma di protezione
deve assumere, la legge prevede (art. 12 c.2, lett. «d») l’obbligo di «non rilasciare a soggetti diversi dall’A.G., dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato prestano la loro collaborazione». E’ facile rilevare un’evidente contrasto tra questa previsione ed i poteri che, in base alle Disposizioni in materia di indagini difensive (L. 7.12.2000 n.397), sono stati attribuiti ai difensori di indagati ed imputati che, come è facile prevedere, proprio nei confronti dei collaboratori accusanti concentreranno innanzitutto i loro sforzi. Nell’art. 12 c. 2, lett. «e» della Legge, si richiede che, all’atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione, il collaboratore si impegni «a specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilità delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonchèŠa versare il denaro frutto di attività illecite». Di tutto l’A.G. dispone l’immediato sequestro.

La previsione risponde alla sacrosanta esigenza di evitare
che il collaboratore furbescamente trattenga per sé i profitti delle sue precedenti attività delittuose : tuttavia è agevole rilevare che, a fronte di un impegno a rendere dichiarazioni leali e complete, si prevede un obbligo di sequestro ad opera dell’A.G. difficilmente realizzabile proprio per le formule troppo generiche adottate dal Legislatore (quando, ad es., un bene intestato a terzi è riconducibile alla controllo ed alla disponibilità del collaboratore?) e che potrebbe rivelarsi iniquo nei confronti di congiunti titolari di beni acquisiti legalmente (la provenienza illecita, infatti, viene richiesta solo per il denaro). Un’iniquità alla quale saranno ovviamente sensibili proprio i collaboratori, specie ove nei loro confronti, come finora è troppo spesso avvenuto, la complessiva assistenza fin qui assicurata dal Servizio Centrale di Protezione continuerà a rivelarsi inidonea ai fini del reinserimento sociale. A proposito di assistenza, non può non destare stupore la previsione dell’ultima parte del c.6 dell’art.13 della Legge secondo cui, a richiesta dei difensori dei soggetti accusati dai collaboratori, il giudice del dibattimento può acquisire e dunque rendere pubblici i documenti contenenti «l’indicazione dell’importo dettagliato delle spese sostenute per la persona sottoposta al programma di protezione».

Orbene, quanto questa indicazione dettagliata sia incompatibile
con l’esigenza di riservatezza in ordine alle misure adottate per la protezione ed il reinserimento del collaboratore, che pure la legge enuncia in più passaggi, lo comprende chiunque: si è voluto, in realtà, prestare ascolto alla pretese di una parte dell’avvocatura penale secondo cui le notizie in questione dovrebbero concorrere alla formazione del libero convincimento del giudice, ovviamente nel senso di illuminare sinistramente le dichiarazioni del collaborante. Lo stesso potrebbe dirsi, del resto, in ordine alla possibilità di acquisire, sempre a richiesta di parte, la copia dei registri tenuti dai direttori di carcere attestanti dettagliatamente gli estremi dei colloqui investigativi cui il collaboratore sia stato sottoposto (art 16 sexies, c.2.). Tornando all’assistenza economica, le esigenze di trasparenza potrebbero facilmente essere assicurate mediante l’attestazione della sottoposizione del collaboratore allo speciale programma di protezione (che per legge comprende l’erogazione di sussidi economici) senza pregiudicare, con la pubblicità di notizie dettagliate, la doverosa segretezza, ad es., sul tipo di attività economica o lavorativa intrapresa dal collaboratore o dai suoi familiari all’interno del programma stesso.

Con l’art. 13 c. 14 della Legge si prevede il divieto
di corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica dei collaboratori -evidentemente anche con i loro familiari - durante la redazione dei verbali e comunque fino alla redazione del verbale illustrativo (fase che può durare vari mesi), salvo autorizzazione dell’A.G. «quando ricorramo gravi esigenze relative alla vita familiare». Si introduce un regime anche più duro di quello previsto dall’attuale art. 41 bis c.2 Ord. Penitenziario, tanto più insopportabile per il collaboratore perché esso si applicherà ad una fase - quella iniziale della collaborazione - che è notoriamente quella più carica di preoccupazioni per la famiglia ed in cui più necessita la vicinanza psicologica dei congiunti. Sarebbe stato forse meglio prevedere la possibilità di colloqui con i familiari, salvo il potere di vietarli per specifiche ragioni di sospetto. Il capo III della Legge si intitola «Nuove norme per il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia.», ma si riferisce, in realtà, tanto ad aspetti processualpenalistici cautelari che ad aspetti penalistici, concernenti sia la commisurazione della pena che la sua esecuzione.

E’ il caso di occuparsi subito del divieto delle cosiddette «dichiarazioni a rate»
, introdotto dall’art.16 quater della legge : un coro assolutamente unanime di consensi ha salutato l’introduzione di questo divieto come frutto di una scelta di grande civiltà giuridica. Non pare che ci« sia totalmente vero. Dunque, il collaboratore, entro 180 giorni dalla manifestazione della sua volontà di collaborare, deve rendere al P.M. che lo interroga (documentando l’atto con registrazione audiovisiva o fonografica) tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione di fatti e responsabilità individuali, alla cattura di criminali, al sequestro e confisca dei loro patrimoni etc.. . Sin qui quasi nulla da eccepire, senonchè:

a) il termine di 180 giorni
dalla manifestazione della volontà di collaborazione, entro cui rendere e completare le dichiarazioni, viene introdotto quale condizione di ammissibilità non solo alle misure di protezione, ma anche alla concessione delle attenuanti (art. 16 quinquies) e dei benefici penitenziari (art. 16 nonies), con grave strappo - additivo e manipolativo - rispetto alla disciplina della concessione delle une e degli altri, ancorata a meri presupposti di fatto previsti da precise disposizioni;

b) al comma 9 dell’art. 16 quater si prevede la sanzione
della inutilizzabilità (evidentemente anche come mero riscontro o in presenza di riscontri esterni) contra alios delle dichiarazioni rese al P.M. o alla P.G. oltre il suddetto termine: la sanzione è all’evidenza illogica e contraddice il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale (anche se fa salve le dichiarazioni irripetibili e, sembra, indirettamente anche quelle rese in incidente probatorio e per la prima volta in sede di udienza);

c) la previsione di un termine così rigido e ristretto
non tiene conto non solo del pur possibile vuoto di memoria del collaboratore (quello che, ad es., si può colmare con eventuali contestazioni che il PM è in grado di muovere dopo le prime indagini a riscontro), ma anche della ricorrente ipotesi in cui l’interrogatorio del collaboratore si protragga a lungo non certo per volontà dello stesso (che anzi invoca spesso un rapido esaurimento dell’atto), ma per impegni del competente Pubblico Ministero (ipotesi tutt’altro che improbabile, alla luce delle formalità e dei tempi lunghi dei dibattimenti cui i magistrati inquirenti sono ormai costretti dalla legislazione processualpenalistica degli ultimi due anni): andrebbe prevista, dunque, almeno la possibilità di deroga motivata da parte del Procuratore della Repubblica (se si vuole, sottoposta a controllo del giudice) o, quanto meno, spostato in avanti il dies a quo da individuarsi nel momento di inizio effettivo della collaborazione processuale (e non in quello di manifestazione della relativa volontà);

d) non è chiara, infine, la natura del verbale illustrativo
, come non è chiaro il momento realizzativo; né si comprende quale rapporto esso ha con i verbali di indagine preliminare; ne è inoltre prevista una utilizzazione processuale al di fuori del rispetto di tutte le disposizioni relative agli interrogatori. Il comma 3, infatti, richiama per tale atto alcune soltanto delle norme previste per gli interrogatori di indagine preliminare (ad es. 141 bis c.p.p.), ma non le più importanti (ad es., avviso al difensore; avvertimento della facoltà di non rispondere); vengono poi previsti l’inserimento nel fascicolo del P.M. e modalità di impiego atipico in sede dibattimentale. Addirittura, il verbale illustrativo deve contenere l’attestazione del collaboratore (cui vengono attribuiti, dunque, «poteri certificativi») di non essere in possesso di altre notizie utili per gli investigatori. Insomma, l’ossequio ad un principio logico e civile, la cui violazione non può che trovare eventuale «sanzione» al momento dell’applicazione del principio del libero convincimento del giudice, si realizza attraverso una serie di previsioni a loro volta illogiche e persino contrarie ad alcuni principi cardine del processo penale.

Ma anche in altri passaggi della legge
è possibile ravvisare distorsioni di condivisibili orientamenti: il legislatore ha voluto correttamente affermare che il collaboratore ammesso a programma di protezione, che abbia fruito di attenuanti in sede processuale e di benefici penitenziari, deve trasformarsi in un soggetto rispettoso della legge e del vivere civile: se, dunque, commette nuovamente dei reati o se si accerta che ha goduto di attenuanti e benefici per effetto di false dichiarazioni, il suo comportamento deve essere sanzionato, innanzitutto con l’esclusione dal programma e con la revoca di attenuanti e benefici. La procedura prevista, per quanto complessa, è ragionevole (pur se l’ipotesi della reticenza quale causa di possibile revisione determinerà inevitabili difficoltà, trattandosi di presupposto di difficilissima valutazione in quella sede), così come l’aumento di pena per il reato di calunnia.

Non altrettanto, per«, può dirsi per la procedura di revisione
di sentenze passate in giudicato prevista dall’ultima parte del comma 1, art. 16 septies : si prevede, cioè, la possibilità di revisione della sentenza per effetto della successiva commissione, entro un termine massimo di dieci anni, di un delitto per il quale l’arresto in flagranza sia obbligatorio; si tratta di un principio che nulla ha a che vedere con l’istituto della revisione (che non può certo dipendere da un delitto posteriormente commesso rispetto a quello oggetto della sentenza) e realizza, in realtà, una sorta di condizione risolutiva a tempo determinato delle attenuanti per effetto di successivi comportamenti di chi ne aveva legittimamente beneficiato (un diritto penale del «tipo d’autore» riferibile ai soli collaboratori). Ingiustificata, nella stessa filosofia della legge, appare l’impossibilità di una revisione in pejus, in identica situazione (reato commesso dopo il passaggio in giudicato di una sentenza che gli riconosca delle attenuanti), per il «delinquente irriducibile». Ma altre preoccupanti violazioni dei principi di diritto processuale penale ed ordinamentale derivano dalle procedure rispettivamente previste dagli artt. 16 octies e 16 nonies per la «revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione» e per la concessione di «benefici penitenziari».

Nel primo caso, intanto, si afferma che la revoca della custodia cautelare
o la sua sostituzione con altra meno afflittiva non possono intervenire per il solo fatto della collaborazione prestata, come se fino a questo momento i giudici avessero trascurato l’esame della permanenza o meno delle esigenze cautelari di cui al’art. 274 C.P.P..; si prevede poi che rientra nel giudizio sulla revoca della misura cautelare la verifica del rispetto degli «impegni contrattuali» da parte del collaboratore (art. 16 octies ult. parte) : si tratta di un principio che comporta sorprendenti commistioni tra la fase amministrativa e quella giurisdizionale cautelare, con l’introduzione di criteri di valutazione che nulla hanno a che vedere con i profili cautelari propri dell’esame del giudice. Ma non si tratta solo di questo: nell’un caso e nell’altro si prevede l’intervento del Procuratore Nazionale Antimafia che, in tema di misure cautelari, esprime il suo parere e, per i benefici penitenziari, è titolare del potere di proposta (negato ai Procuratori della Repubblica), a tal punto decisivo che, nel caso di concessione del beneficio in presenza del suo parere contrario, la magistratura di sorveglianza ha l’obbligo di specifica motivazione.

Su aspetti essenziali dell’attività giurisdizionale
, come la valutazione delle esigenze cautelari o della ricorrenza dei presupposti dei benefici penitenziari, dunque, si prevede l’intervento di un soggetto estraneo al processo, non legittimato allo svolgimento di funzioni di P.M., in termini che sembrano escludere o condizionare il ruolo del PM che tratta o ha trattato il procedimento (cioè del P.M. competente ex art.299 comma 3 bis c.p.p., costituito presso il giudice che deve provvedere) e tali da potere comunque determinare un eventuale contenzioso tra le due figure. Qualche perplessità, a dire il vero, potrebbe essere manifestata circa il ruolo analogo che si attribuisce ai Procuratori Generali presso le Corti d’Appello interessate in relazione ai collaboratori in procedimenti per delitti di terrorismo ed eversione, ma in questo caso si è almeno in presenza di un ufficio che ha precise competenze in sede di esecuzione della pena ed anche, almeno per i procedimenti in fase d’appello, in tema di valutazione delle esigenze cautelari.

Comprensibile, anche alla luce del dibattito
che ha preceduto l’emanazione della legge, è la previsione secondo cui, ricorrendone i presupposti sostanziali, la liberazione condizionale della pena, i permessi premio e la detenzione domiciliare possano essere concessi ­ sě ­ anche in deroga ai limiti di pena rispettivamente previsti in via ordinaria, ma, salvo che per i permessi premio, soltanto dopo l’espiazione di almeno un quarto della pena inflitta o, nel caso di condanna all’ergastolo, dopo l’espiazione di almeno dieci anni di reclusione.

Viene esclusa la possibilità di concessione in deroga
ai limiti minimi di pena espiata dei benefici dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, evidentemente per la incompatibilità delle loro modalità di attuazione rispetto alle esigenze di protezione e sicurezza che pur sempre dovranno essere valutate in relazione alla qualità di collaboratore del soggetto che ne fruisce. Alle stesse esigenze, peraltro, si raccorda (in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n.227 del 1999) la scelta di riaffermare la competenza del tribunale o del magistrato di sorveglianza di Roma (vedi c.8 art. 16 nonies) in relazione alla concessione di benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione ai collaboratori. L’alternativa possibile, al fine di evitare ingolfamenti dell’ufficio romano, sarebbe stata, del resto, non l’individuazione della competenza della magistratura di sorveglianza del luogo di residenza o domicilio reale (Śchè in tal caso ne sarebbe risultata compromessa la segretezza del luogo di vita e lavoro del collaboratore), ma della magistratura del distretto di Corte d’Appello ove siano state pronunciate le sentenze di merito.

Piuttosto, in tema di disposizioni transitorie
, sarebbe stato probabilmente necessaria ­ e comunque utile - l’introduzione di una norma che espressamente affermasse l’applicabilità alle sole collaborazioni successive all’entrata in vigore della Legge della citata condizione per l’accesso alla liberazione condizionale ed alla detenzione domiciliare in deroga ai limiti di pena ordinari: prevedere l’intervenuta espiazione di almeno un quarto della pena inflitta o, nel caso di condanna all’ergastolo, di almeno dieci anni di reclusione incide innegabilmente sulla pena e, dunque, modificando in peggio lo «statuto» del collaboratore (che potrebbe essersi indotto alla scelta in vista di migliori prospettive e, comunque, in presenza di un più favorevole regime), difficilmente potrà essere ritenuta una scelta a contenuto meramente processuale e non, invece, di natura sostanziale.

Molti collaboratori «storici», peraltro, non sono stati ancora condannati
con sentenza definitiva e, dunque, non usufruiscono attualmente di benefici penitenziari : appare dubbio che, una volta condannati definitivamente, essi non possano beneficiare della più favorevole normativa preesistente. Per finire sul tema dei benefici penitenziari, comunque, appare altamente apprezzabile la scelta di separare il momento premiale dal momento tutorio-assistenziale: secondo la normativa previgente, infatti, l’ammissione del collaboratore condannato ai «benefici penitenziari in deroga» era condizionata alla permanenza della sua sottoposizione allo speciale programma di protezione, con la duplice conseguenza di determinarne il diniego nei confronti di colui che a quel programma non fosse più sottoposto solo per il venir meno della situazione di pericolo preesistente o di indurre le Procure competenti, nell’intento di evitare tale ingiusta situazione, a richiedere il prolungamento del regime di protezione accordato a molti collaboratori meritevoli.

La legge, infine, ha modificato il regime di incompatibilità della difesa
di più imputati nello stesso procedimento di cui all’art. 106 del codice di rito, prevedendo, tra l’altro, che non possa essere assunta dallo stesso difensore la difesa di più imputati collaboranti nello stesso procedimento, o in procedimento connesso ex art.12 o collegato ai sensi dell’art. 371, c.2, lett. «b». Anche questa scelta, come è noto, risente delle polemiche agitate, spesso strumentalmente, da una parte dell’avvocatura penale nei confronti dei difensori dei collaboratori, accusati più o meno esplicitamente di farsi strumento di manovre inquinanti ideate dai loro assistiti: qui sorprende non solo la sfiducia palesata dal legislatore nei confronti di quei pochi legali che esercitano il loro mandato spesso in un clima di evidente difficoltà, ma anche il fatto che non si sia pensato di introdurre analoghe incompatibilità per i difensori, nello stesso processo, di più imputati non collaboranti, i quali, proprio la natura mafiosa delle condotte loro ascritte, sono certamente sospettabili di manovre inquinanti in misura ben maggiore di quanto non lo siano i collaboratori.

Ma solo per questi ultimi viene limitato il diritto
di scegliere un difensore particolarmente qualificato o di mantenere l’assistenza di chi da tempo segue le sue vicende giudiziarie. Insomma, come è facile rilevare, la legge presenta luci, ma anche molte ombre; addirittura evoca rischi di preoccupanti mutamenti ordinamentali: a proposito dei poteri riconosciuti al Procuratore Nazionale Antimafia, infatti, prescindendo dalle riconosciute capacità dell’attuale titolare dell’ufficio, non si può non rilevare come sia ormai concreto il pericolo di realizzazione di una struttura del Pubblico Ministero gerarchizzata a livello nazionale, il cui vertice verrebbe decisamente a collocarsi in posizione di «cerniera» rispetto al potere politico-governativo, con l’ulteriore rischio di estensione delle sue competenze dal campo dell’antimafia ad altri settori dell’intervento penale.

È auspicabile, dunque, che a fronte dell’unanimismo
che ha sorretto le scelte di politica giudiziaria degli ultimi due anni (non a caso caratterizzate, soprattutto nel processo penale, dall’inflazione di garanzie solo formali per gli imputati e dal sacrificio delle esigenze di efficienza generale), si avvii al più presto, indipendentemente dall’identità di chi governerà il Paese, un monitoraggio reale sulle conseguenze negative delle riforme varate, al fine di porvi rimedio nel breve periodo: si constaterà che quelle derivante dalla nuova disciplina del regime dei collaboratori processuali saranno tra le prime a manifestarsi.

Armando Spataro, magistrato,
componente del Consiglio superiore della magistratura
(marzo 2001)
vai su

 
 
 

Cerca nel sito o nel web


Sito Web

powered by FreeFind

 
 

 

Perché Contrada
è colpevole

Un intervento sull'agente segreto condannato per mafia e poi assolto.
di Giorgio Bongiovanni

Giustizia 2/ Perry Mason all’italiana
Perry Mason, quello vero, opera per smascherare il colpevole. In Italia, invece, una nuova legge impone...
di Marcello Maddalena

Giustizia 3/ La difesa
dei collaboratori
di giustizia

Un intervento di un magistrato della Procura
di Palermo sul patrocinio difensivo dei "pentiti"
di Olga Capasso

Giustizia 4/ Il giudizio abbreviato
Il Decreto legge 24.11.2000 in tema di giudizio abbreviato e legge di conversione. Problematiche sorte in sede di attuazione
della normativa
di Olga Capasso

Giustizia 5/ Sulla nuova difesa d’ufficio
Le nuove regole per i pagamenti degli onorari a spese dello Stato
di Carlo Citterio

La controriforma
della giustizia

Primi appunti sulleproposte del ministro Castelli e un commento di Gian Carlo Caselli

 
posta