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Sulla nuova difesa d’ufficio

Note sparse (ma non troppo) sulle nuove regole per i pagamenti
a spese dello Stato del difensore d’ufficio

di Carlo Citterio
magistrato a Venezia





Il fatto:

il difensore d’ufficio dell’irreperibile è retribuito con le norme del patrocinio a spese dello Stato (prescindendo dal reddito) (32bis att cpp);

il difensore d’ufficio che dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali è pure retribuito con compenso e modalità previsti dalla legge del patrocinio a spese dello Stato (prescindendo dal reddito) (32.2 att cpp);

la gestione della difesa d’ufficio è interamente delegata ai consigli degli ordini ed alle camere penali, soggetto privato cui è appaltata l’attestazione del requisito di idoneità ad entrare negli elenchi (29.1bis att cpp);

i parametri per le retribuzioni, pagate dallo Stato, sono stabiliti dalla stessa corporazione cui appartengono i retribuiti, attraverso l’autodeterminazione delle tabelle;

la legge n.60 del 6.3.2001 nulla dice della copertura finanziaria;

L’opinione politicamente corretta:

finalmente la difesa d’ufficio sarà efficace, perché l’avvocato, certo della retribuzione "dignitosa", avrà stimolo per attivarsi ed assicurerà la miglior attuazione del diritto di difesa anche di irreperibili e (momentaneamente) insolventi;

tale garanzia poteva essere data solo dall’intera gestione del fenomeno da parte della classe forense, perché la istituzione di un ufficio della difesa pubblica (=avvocati pagati dallo Stato ma facenti parte di un ufficio pubblico e a stipendio fisso con eventuali percentuali su eventuali spese liquidate in giudizio) non avrebbe garantito la necessaria libertà ed indipendenza, soprattutto verso i magistrati, inquirenti ma anche giudicanti;


L’opinione oggettivamente e forzatamente polemica:

con oltre centomila avvocati e con migliaia di processi con irreperibili e difese d’ufficio, considerando la diffusa evenienza di esiti negativi degli eventuali tentativi (veri o finti) di procedure esecutive, si è finalmente giunti ad assicurare il contributo pubblico per il sostentamento di tanta parte di classe forense, ma secondo parametri autodeterminati dai destinatari del contributo;

L’opinione che va estirpata appena si affaccia alla mente:


dopo aver provato ad immaginare il costo della soluzione per le casse dello Stato ed esser giunti alla necessaria conclusione che di soldi pubblici evidentemente ce ne sono, i magistrati ordinari dovrebbero precisare che la perequazione è chiesta non solo verso i magistrati amministrativi, l’avvocatura di Stato (e i giudici di pace), ma anche verso i difensori d’ufficio;

perché, in ospedale, dove dovrei vedere tutelato il diritto alla salute che, ebbene sĎ sotto sotto sotto voce lo confesso, forse è più importante del diritto alla difesa, il medico che dovrebbe curarmi è pagato a stipendio fisso, anziché sempre dallo Stato ma secondo parametri e criteri che decide lui, così forse mi curerebbe con più partecipazione e in minor tempo?

L’opinione “politica”:

considerando i risultati cui hanno portato prassi di blocchi di udienze, senza reazione e disciplina, e connessioni tra associazioni/attività professionali/incarichi politici nel versante forense e minacce di scioperi nella magistratura amministrativa, non sarebbe il caso di riconsiderare lo strumento dello sciopero (vero) quale unico mezzo per farsi sentire (ammesso che si decida se c’è qualcosa da chiedere e che riteniamo valga la pena di essere chiesto)?

lo so che l’esercizio della giurisdizione dovrebbe essere vissuto con spirito quasi monastico (e non mi riferisco affatto ai soldi, ma alla tensione e consapevolezza morale e "politica" – proprio e solo da ‘polis’ – dell’indefettibilità della funzione), ma davvero quanto sta succedendo non rischia di tacitarci definitivamente, inabissando con noi la stessa esistenza dello spirito della legalità?

Ps:

369 bis cpp: "Indicare al sottoposto alle indagini le facoltà ed i diritti che la legge (neppure il solo codice di rito) gli attribuisce, a pena di nullità degli atti successivi": ma davvero anche stavolta l’Anm troverà il modo di non gridare all’opinione pubblica che è ora di finirla di imbastardire il processo penale? E lo vogliamo stampare, a cura dell’Anm, questo estratto di codice di rito (se basterà il codice di rito) da consegnare agli ‘indagati’? (sempre che la S.C. non arrivi ad insegnarci che bisogna anche spiegare le norme, ed allora potremmo organizzare dei corsi periodici – il secondo venerdi di ogni mese – cui far partecipare gli indagati di turno);

nuovo 460.3 cpp: il termine per l’opposizione dell’imputato decorrerà dall’ultima notifica tra imputato e difensore? il difensore potrà impugnare in proprio? perché non hanno adeguato il 461? l’hanno fatto consapevolmente o perché si sono dimenticati? perché non dire, energicamente, che siamo stufi?

( 29 marzo 2001)

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