PRIMOPIANO
In evidenza oggi

FOCUS
I fatti, i personaggi,
le inchieste

IDENTIKIT
Ecco che cos’è
società civile

MEMORIA
Archivi e documenti

CENTOFIORI
Il meglio della rete

FORUM
Spazio libero alle idee

 
 
 

Due giustizie, nessuna giustizia


Il potere non tollera il controllo di legalità per sé, ma vuole "tolleranza zero" per i senza-potere. L'intervento del procuratore generale di Torino Gian Carlo Caselli all'apertura dell'anno giudiziario, il 18 gennaio 2003



Signor Presidente, Colleghi della Corte d’Appello qui riuniti in Assemblea generale, Magistrati di tutti gli uffici del Distretto, Magistrati onorari, Giudici di Pace, Avvocati, Autorità, Signore e Signori: prima di presentarVi la relazione sull’amministrazione della giustizia nel Distretto, voglio manifestare (sicuro di interpretare un sentimento comune) preoccupazione per le incertezze ed i rischi che gravano pesantemente sulla nostra regione e sulla città di Torino. I complessi problemi della Fiat – a tutti noti – producono costi sociali duri per molte famiglie e per l’intera collettività. A chi paga direttamente i prezzi più alti di questa difficile situazione esprimiamo convinta solidarietà, con l’augurio che le capacità e le risorse di tutti siano impegnate nella ricerca di soluzioni eque, a servizio dell’interesse generale.

Reso il dovuto omaggio al Presidente della Repubblica, desidero salutare i rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministro della Giustizia, nonché i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Magistrati e dell’Avvocatura, grato per il contributo di riflessione che sapranno fornire.

Un apprezzamento riconoscente ed un saluto particolare vanno poi indirizzati a tutto il personale amministrativo, sempre capace di esprimere un serio impegno di lavoro, pur in condizioni spesso difficili. E ancora, alla Polizia di Stato, All’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia penitenziaria, alle Polizie municipali, ai Vigili del fuoco, alle Guardie Forestali e a tutti coloro – appartenenti ad enti pubblici o volontariamente operanti – che efficacemente collaborano con l’amministrazione della giustizia.

Nell’anno trascorso v’è stato il collocamento a riposo di più colleghi. Tra questi il mio predecessore, dr. Antonino Palaja, che saluto con particolare stima.
Con tristezza ricordo i magistrati, i funzionari e gli avvocati che la morte ci ha tolto. A volte in modo drammatico: come nel caso del collega Federico De Rosa, spentosi – letteralmente – per la fatica di un quotidiano, pesantissimo impegno di lavoro.
L’assoluta eccezionalità dell’uomo consente poi di varcare i confini del distretto e di ricordare – anche in questa sede – Antonino Caponnetto: magistrato che segnò la riscossa del nostro stato contro la mafia;- che fu sempre in prima linea nella difesa della legalità;- straordinariamente forte e reattivo nella sua infinita dolcezza.

1. FUNZIONAMENTO IN GENERALE
DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.


Il quadro che complessivamente emerge dalla lettura delle relazioni pervenute dai vari uffici del distretto è di malessere e sofferenza. I magistrati vorrebbero rendere un buon servizio e si impegnano quotidianamente a questo fine. Certo, vi sarà anche tra i magistrati chi potrebbe lavorare di più. E’ doveroso individuare e sanzionare le inadempienze. Ma senza coinvolgere in un indifferenziato ed ingiustificato addebito di responsabilità l’intera magistratura. Che merita anzi apprezzamento e rispetto per quel che riesce a fare, nonostante ostacoli e difficoltà d’ogni genere. “Il problema centrale della nostra giustizia è e rimane quello della durata eccessiva dei processi”: con queste parole il Presidente Ciampi ha sintetizzato l’analisi sulla crisi della giustizia in Italia.

Un’analisi condivisa da tutti ed in particolare dai magistrati. Che però sono vittime, alla fine, di un singolare paradosso. Vorrebbero che il loro lavoro fosse celere ed efficace. Così non è, per cause che in minima parte sono loro riconducibili. E tuttavia le conseguenze di questa situazione ricadono (oltre che sugli “utenti” volta a volta direttamente interessati) proprio sui magistrati. Perché se io fossi uno dei tanti cittadini che deve attendere per lustri, per non dire decenni, la conclusione definitiva di una vertenza civile o di una causa penale, la reazione più immediata sarebbe - anche per me - di “prendermela con i giudici”. E infatti sono loro che hanno il compito di gestire i tempi del processo. E’ a loro che spetta di concluderlo con una sentenza. Ed è a loro pertanto che si indirizzano il risentimento e l’indignazione per la durata irragionevole dei processi, per una giustizia ritardata che è giustizia denegata, con palese violazione di uno dei diritti fondamentali dei cittadini.

Di qui la nostra amarezza. L’amarezza di appartenere ad una categoria accusata di non lavorare come dovrebbe. Un’accusa devastante per chi ( ed è la stragrande maggioranza dei magistrati) spesso lavora anche oltre il dovuto e vede che il suo impegno non apporta alcun miglioramento al “servizio-giustizia”. Ci si può anche sentire a posto con la propria coscienza, ma è la coscienza professionale dell’intera istituzione che viene messa in discussione agli occhi dell’opinione pubblica.

Anche per rompere questa spirale perversa, i magistrati ( lo han detto per bocca dell’ANM) “sono pronti alla sfida della professionalità”. Vale a dire che sono essi stessi a segnalare la necessità e l’urgenza di migliorare il sistema di reclutamento, la formazione iniziale e l’aggiornamento professionale. Attuando una “Scuola della magistratura” che rinunzi ad ogni erosione del ruolo del CSM e valorizzi invece l’offerta formativa, ricca e articolata, che ormai da parecchi anni proprio il CSM ha realizzato a livello sia nazionale che decentrato. Sono gli stessi magistrati a chiedere che la loro produttività sia adeguatamente valutata. Si tratta di un compito difficile, a causa della grande disparità dell’attività dei vari uffici e della disomogeneità delle loro condizioni organizzative. Ma è un compito possibile, che la commissione mista Ministro/CSM ha assolto con un buon lavoro preparatorio, rimasto però senza sviluppi. La magistratura associata chiede “un nuovo e più rigoroso sistema di valutazione della professionalità”, con “cadenze quadriennali e con conseguenze anche sulla retribuzione in caso di valutazione negativa”, senza intaccare, al tempo stesso, “ la progressione per scatti di anzianità del sistema retributivo, garanzia imprescindibile per l’indipendenza di ogni singolo magistrato, del tutto coerente col principio costituzionale in base a cui i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni”.

Tanto premesso, resta per altro fermo che le principali cause – quelle “vere” – dell’inefficienza del sistema giustizia risiedono altrove, come tutti gli uffici del distretto (sia pure con accenti diversi) concordemente denunziano. Queste cause – oggi – sono soprattutto le seguenti:

- L’organico del personale amministrativo soffre una scopertura del 13 % su scala nazionale, alla quale non viene posto rimedio perché le assunzioni sono bloccate. Questo dato del 13 %, sostanzialmente, vale anche per il nostro distretto, ove si tenga conto dei lavoratori a tempo determinato, senza dei quali la scopertura dell’organico si avvicina invece al 20%, sia per la giudicante che per la requirente ( le conseguenze sono gravi: il Presidente dell’ufficio GIP-GUP di Torino, ad esempio, è stato costretto ad impartire direttive perché le udienze non vengano protratte al pomeriggio, con evidente pregiudizio per l’immediatezza e concentrazione del processo;- ma il rimedio non è sufficiente e si dovrà stabilire il rallentamento di alcune attività, con un giudizio di priorità);

- Tale scopertura, unitamente ad innovazioni processuali, rende drammatica - in particolare - la situazione delle notificazioni;

- Non vengono banditi i concorsi per l’aumento di organico di 1000 magistrati, già previsto dalla legge;

- I fondi destinati alla giustizia hanno subito un taglio del 10%;

- L’insufficienza delle risorse finanziarie rischia di pregiudicare i molti aspetti positivi, in termini di efficienza, trasparenza e misurabilità dell’azione giudiziaria, che erano stati consentiti dalla crescita di informatizzazione degli uffici (la Procura della Repubblica di Torino, ad esempio, denunzia il possibile blocco dei collegamenti telematici tra i diversi uffici e tra questi ed i sistemi centrali dell’amministrazione, fino all’impossibilità di richiedere in tempo utile i certificati penali o di verificare se un imputato è detenuto;- mentre la mancata assistenza tecnica potrebbe condurre al degrado e allo spreco del patrimonio informatico già esistente;- in particolare vanificando – sul versante della Direzione Nazionale Antimafia e delle Direzioni Distrettuali Antimafia – lo sforzo organizzativo e finanziario compiuto per dotare l’Italia di una banca dati capace di rendere più incisiva la lotta al crimine organizzato, proprio nel momento in cui l’Europa ha scelto il modello italiano per la banca dati di Eurojust).

Alle cause di oggi, contingenti, si aggiungono quelle “strutturali”:

- La pessima distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale;
- La torrenziale e disorganica produzione legislativa (in materia penale), che ha trasformato il processo in un percorso ad ostacoli, confuso le garanzie con i cavilli, moltiplicato le occasioni per espedienti dilatori in favore degli imputati che possono contare su difensori costosi ed agguerriti;- mentre le garanzie “verso il basso”, quelle riguardanti gli imputati “comuni”, per non dire dei “poveracci”, si sono sensibilmente ridotte;- dando vita, di fatto, ad un doppio binario processuale (denunziato anche dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) che non è né giusto né equo.E’ su queste cause, contingenti e strutturali, che bisognerebbe intervenire: per razionalizzare e snellire le procedure e ancor più per migliorare l’organizzazione dei servizi giudiziari. Invece, le principali riforme attuate o in cantiere (CSM; ordinamento giudiziario; separazione delle carriere; controllo “politico” sulla priorità nella trattazione degli affari penali; svincolo della PG dal PM; legge Cirami; proposte di immunità parlamentare; progetto Pittelli), quelle che scatenano polemiche e contrapposizioni laceranti, non ridurranno neanche di un giorno la durata interminabile dei processi e non aumenteranno neanche di un millimetro il livello di efficienza del sistema giustizia. Semmai, anzi, complicheranno le cose, rallentando ulteriormente i processi e rendendo ancor più barocche le procedure. E tutto questo, forse, perché tali riforme sono pensate con prevalente, se non esclusivo, riferimento alla giustizia che preme agli imputati che possono e contano, senza considerare la giustizia ordinaria o del quotidiano, che interessa “soltanto” i cittadini comuni.

A fronte di questa situazione, in un recente incontro con il CSM il Ministro della Giustizia ha dichiarato, con franchezza, che “è inutile iniettare nuove risorse in un sistema che le spreca perché è inefficiente”. Per cui, elevata l’età pensionabile a 75 anni, il Ministro non darà corso all’assunzione di altri magistrati finchè non saranno modificati l’ordinamento giudiziario ed i meccanismi di concorso e non prenderà provvedimenti per la copertura del ruolo del personale amministrativo e degli ufficiali giudiziari. Mentre il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria (con una circolare del 5 marzo 2002) invitava i Capi delle Corti d’Appello a limitarsi alle spese “strettamente necessarie per il funzionamento minimale” dei loro uffici. Dunque, una gestione della giustizia tesa non ad un recupero di efficienza ma al “funzionamento minimale” degli uffici. Quasi che la Costituzione non attribuisse proprio al Ministro – e a lui soltanto – la responsabilità per “l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”.

Si delineano, a questo punto, i contorni di un quadro - piuttosto cupo – che presenta magistrati disarmati e tuttavia sempre più spesso indicati – a torto – come unici o principali responsabili dello sfascio della giustizia. Il quadro, poi, si incupisce ulteriormente se si considera quella specie di malvezzo nazionale che è diventato - in certi ambienti - l’attacco ai magistrati, condotto intrecciando luoghi comuni e falsità in una ripetizione così ossessiva che alla fine anche le deformazioni più sfacciate si trasformano in…verità subìte con passiva rassegnazione ( gli aggressori si preoccupano sempre di precisare che le loro accuse sono rivolte soltanto ad una parte della magistratura, ma è una parte sempre “mobile”, destinata cioè ad allargarsi per ricomprendere tutti i magistrati – Pm e giudicanti - che di volta in volta siano chiamati a prendere iniziative o provvedimenti considerati – o anche solo temuti – come “scomodi”: per cui, in verità, è l’intero ordine giudiziario ad essere coinvolto, ciò che comporta pesanti interferenze e condizionamenti sulla normalità del funzionamento della giustizia).

Alla fine, gli effetti sull’immagine, sul prestigio e sulla credibilità della magistratura non possono che essere devastanti. E quando il sondaggista di turno “scopre” che l’indice di gradimento della magistratura diminuisce, invece di notare che sarebbe ben strano (nella situazione data) se non fosse così, i risultati dei sondaggi vengono assunti come…conferma che i magistrati sono inaffidabili. Un corto circuito, che alimenta la propaganda strumentale. Ma con una conseguenza ulteriore piuttosto grave: il calo di credibilità della magistratura non può che indebolire la linea di resistenza contro gli attacchi portati all’indipendenza dei giudici da chi vorrebbe sottrarsi al vincolo di legalità (che senso ha, come si può difendere chi non ispira fiducia?). Di qui l’ipotesi che l’inefficienza del sistema giustizia possa essere finalizzata, di fatto, ad un “raffreddamento” della magistratura tutte le volte che il controllo di legalità si indirizzi verso certi interessi, restii a considerarsi eguali agli altri di fronte alla legge.

Tutti questi problemi potrebbero attenuarsi se finalmente si instaurassero rapporti più corretti fra politica e magistratura: nel pieno, reciproco rispetto di ruoli e competenze (a partire dall’incontrovertibile “primato” della politica), mettendo in campo tutte le forze che hanno come riferimento l’interesse comune. Questa è la posta in gioco. E non si tratta di prendere posizioni di parte. Il primato della legalità, l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge non sono – infatti - questioni di destra o di sinistra. Sono questioni di tutti. Delle quali tutti dobbiamo farci carico, ricercando insieme soluzioni di interesse generale. Se non vogliamo (l’ammonimento è di un grande musicista, Claudio Abbado) essere “colpevoli di omissione contro la democrazia”.

2. LA GIUSTIZIA PENALE

2.1) Considerazioni di carattere generale


Nell’anno appena trascorso è cominciata la sperimentazione sul campo delle normative che, in materia di giustizia penale, si sono susseguite e accavallate negli ultimi tempi.
Quanto alla nuova competenza penale del Giudice di Pace, molti uffici del Distretto rilevano innanzitutto che gli effetti deflattivi sembrano riguardare la sola magistratura giudicante. Per l’ufficio del Pubblico Ministero, invece, l’opinione prevalente è che la riforma si sia tradotta in un notevole aggravio senza (almeno al momento) visibili vantaggi corrispondenti.

Com’è noto, il Giudice di Pace può applicare – su richiesta dell’imputato – la pena del lavoro di pubblica utilità. All’uopo sono state stipulate, nella provincia di Torino, varie convenzioni con i comuni di Torino, Giaveno, Chieri, Lanzo e Chivasso (qui anche con la locale Azienda Sanitaria), per un totale di 29 posti, riguardanti varie attività, tipo: manutenzione aree verdi; interventi sulla viabilità; servizi di pulizia; lavori presso il canile municipale; accompagnamento di persone disabili e anziani; in generale interventi inerenti la specifica professionalità del condannato. Come si vede, sul versante delle “pene alternative” la riforma del Giudice di Pace comincia a produrre effetti concreti.

Un potenziale “terremoto”, sul piano organizzativo, è rappresentato dalla nuova legge sulla immigrazione. Al riguardo, il Procuratore di Torino ritiene innanzitutto che un intervento del legislatore fosse doveroso, quanto meno al fine di avere la situazione sotto controllo, così da poter conoscere quali siano le “presenze” nel territorio, per poter poi distinguere i casi che meritano accoglienza, solidarietà ed umanità da quelli in cui il fenomeno immigratorio si risolve nel trasferimento di persone dedite al delitto già nel loro Paese e che sono attratte dalle maggiori possibilità di guadagno che l’attività delittuosa può offrire in paesi e società economicamente più avanzate e quindi più ricche. Nei confronti della nuova legge, quindi, nessuna contrarietà “ideologica” da parte della maggioranza dei magistrati della Procura. Che tuttavia non esitano a denunziare come la nuova normativa risulti farraginosa, contorta, difficile, talora contraddittoria e discutibile. Per cui non è difficile pronosticare una serie di travagli operativi che rischiano, da un lato, di rendere difficile e quindi vanificare il perseguimento degli obbiettivi che il legislatore si è prefisso (espulsione del maggior numero possibile di clandestini, anche a costo di declaratorie di non procedibilità per i reati dagli stessi eventualmente commessi in Italia) e, dall’altro, di ritorcersi, sul piano dei non sempre facili rapporti tra le istituzioni dello Stato, in ingiuste accuse di “sabotaggio” – da parte della magistratura – della volontà del Parlamento.

Più in generale, va segnalato che in forza della nuova legge sull’immigrazione la disciplina degli allontanamenti subisce una spinta verso l’amministrativizzazione dei diritti dei migranti;- e che la nuova fattispecie incriminatrice della condotta dello straniero, destinatario di provvedimenti di allontanamento, che si trattenga nel territorio dello Stato "senza giustificato motivo", rischia di fatto - per la genericità della sua formulazione – di trasformare la clandestinità e l’irregolarità in reato.

Passando ad esaminare la legge di attuazione del principio del “giusto processo”, vi è da dire innanzitutto che l’aver reso inutilizzabili, ai fini della prova, le dichiarazioni rese da testimoni, coimputati, imputati di reati connessi o collegati nella fase delle indagini preliminari (salvi i casi di imprevedibile irripetibilità: che sono quelli nella pratica più controversi) ha comportato e comporta un duplice effetto: da un lato, in ogni procedimento di almeno media gravità, il ricorso sempre più frequente all’ “incidente probatorio” per fissare la prova prima del dibattimento tutte le volte in cui ciò è possibile; dall’altro, la richiesta di archiviazione del procedimento per “non sostenibilità dell’accusa al dibattimento” in tutti i casi in cui diventa di incerta realizzazione la “formazione della prova al dibattimento”.

E’ peraltro evidente che una “quantificazione” del fenomeno e soprattutto dei casi di “archiviazione” per tale motivo non è possibile, non essendo statisticamente possibile rilevare i procedimenti in cui il pubblico ministero chiede (ed il giudice concede) l’archiviazione per i timori di tenuta della prova (che non si è potuta fissare per tempo tramite “incidente probatorio”) in sede dibattimentale.

Ben si comprende, allora, perché il Procuratore di Torino constati come in tutti i settori, dalla criminalità organizzata ai reati contro la pubblica amministrazione, dai reati “economici” a quelli relativi agli “abusi sessuali” etc., le difficoltà che ormai si frappongono all’accertamento dei fatti attraverso le “dichiarazioni” (ed in particolare attraverso dichiarazioni in grado di resistere e perpetuarsi al dibattimento), hanno fatto e fanno sì che si ricorra sempre più frequentemente allo strumento investigativo rappresentato dalle intercettazioni sia telefoniche sia, soprattutto, ambientali: che, quasi sempre, nelle vicende di maggiore delicatezza appaiono l’unico strumento investigativo in grado di far conseguire quei risultati di verità che restano pur sempre uno degli scopi del processo penale. Ne discende che questo tipo di indagine non è praticabile che in un numero limitatissimo di casi: ecco allora che ne restano fuori tantissimi, destinati alla richiesta ed al decreto di archiviazione: non perché le notizie o le ipotesi di reato siano infondate, ma sol perché, da un lato, i più tradizionali strumenti investigativi (deposizioni, chiamate in correità etc.) sono stati in gran parte “neutralizzati” (attraverso tutte le norme che li hanno privati di ogni valenza probatoria) e, dall’altro, quelli che potrebbero sopperire non sono, in concreto, praticabili.

Quanto alla disciplina delle “indagini difensive”, sollecitato dalle vicende riguardanti un notissimo caso giudiziario verificatosi nel nostro Distretto, il Procuratore di Torino ha giustamente evidenziato - tra l’altro - la necessità di intervenire legislativamente per regolare tutti quei casi in cui l’assunto difensivo è rappresentato non solo e non tanto dalla negazione di ogni responsabilità da parte della persona assistita dal difensore che effettua le indagini, ma dalla pretesa di dimostrare, in alternativa, la responsabilità di un’altra. Quest’ultima infatti si trova a dover subire, senza nessuno di quei diritti e di quelle facoltà che vengono assicurati a colui che si trova indagato dall’Autorità giudiziaria, il “bombardamento” (anche mediante compiacenti talk show televisivi, come osserva il Procuratore di Biella) di una singolare figura di difensore–accusatore.

Per cui si trova esposta, in sostanza, alla più vieta e antistorica “inquisizione”, non controllata da alcuna Autorità tenuta all’obbligo della imparzialità e al perseguimento di fini di giustizia, e senza potersi avvalere della assistenza di un altro legale, senza avere la formale facoltà di non rispondere (che si ha solo quando si è “indagati” dalla Autorità giudiziaria e non dal difensore-accusatore). Si pone pertanto un problema normativo che è urgente affrontare: perché i rischi di inquinamento delle indagini sono rilevanti, e vanno in ogni modo evitati. Se è vero (com’è vero: e lo ricorda il Presidente della Camera Penale del Piemonte Occidentale e della Valle d’Aosta) che le “indagini difensive” rappresentano un fondamentale riconoscimento dei diritti spettanti in materia di prova ai difensori.

La nota legge sulle rogatorie non ha finora provocato gli effetti devastanti che erano stati preconizzati al momento della sua entrata in vigore: e ciò in virtù di una interpretazione del tutto aderente al testo normativo (avallata dalla Corte di cassazione e, in certa misura, anche dalla Corte costituzionale, investita di una questione di legittimità fondata su una diversa “lettura” del testo di legge), interpretazione che tuttavia – stranamente - non sembra essere “piaciuta” ad alcuni degli stessi legislatori. Preoccupazioni e dubbi suscita la riforma legislativa del “legittimo sospetto” nota come “legge Cirami”, anche in chi (come il Procuratore di Torino) ritiene che sia onestamente difficile negare, di per sé, qualsiasi valore positivo all’istituto del “legittimo sospetto”, posto che la serenità e l’imparzialità del giudice che ne costituiscono lo scopo sono sicuramente dei valori costituzionali della massima rilevanza. Ci sono però anche dei “controvalori” e cioè degli aspetti negativi, rappresentati dalla protrazione dei tempi del processo e dalla sottrazione dello stesso al “giudice naturale” con scelta – almeno parziale - del giudice da parte dell’imputato, e, in casi limite, potenzialmente persino del pubblico ministero.

E’ pertanto indispensabile che l’inseguimento della imparzialità del giudice nel processo non comporti alla fine la soppressione stessa del “giudice” e del “processo”, impedendo la celebrazione del secondo da parte di qualsiasi giudice o – ed è lo stesso – la maturazione dei termini di prescrizione del reato prima della (eventuale) sentenza di condanna. Mentre vi è da dire che la “legge CIRAMI” prevede un meccanismo di sospensione articolato a seconda dei casi, ma tale da comportare sempre – mese più mese meno – il blocco di ogni attività processuale, con tutte le conseguenze (sui tempi già biblici della giustizia) che sono evidenti. Conseguenze ancor più gravi se si considera che l’eccezione può essere riproposta più volte purchè fondata su elementi nuovi, che però è facilissimo escogitare in maniera formalmente ineccepibile, grazie al carattere vago ed indefinito della formula “legittimo sospetto”. In altre parole, difese anche solo mediamente agguerrite – per non dire di quelle spregiudicate – potrebbero reiterare all’infinito l’eccezione, provando a congelare (in pratica) processi anche per fatti assai rilevanti.

2.2) La criminalità organizzata italiana.

Le caratteristiche della criminalità organizzata italiana, non si differenziano dall’analisi esposta nella relazione predisposta per la precedente inaugurazione dell’anno giudiziario. E’ rimasta inalterata, in particolare, l’estrema difficoltà di arrivare alla configurazione di reati associativi di stampo mafioso, idonei a fotografare gli attuali reali equilibri tra gruppi delinquenziali operanti nel territorio del nostro distretto.

Un dato va segnalato come elemento di novità, rispetto al quale è ovviamente necessario attendere gli ulteriori sviluppi delle indagini, ma che sin da ora indica una possibile linea di tendenza di nuovi investimenti della criminalità organizzata italiana. Si tratta del mercato dei videopoker e apparecchi analoghi: mercato certamente legale, ma di fatto alterato dalla circostanza che numerosissimi di questi apparati consentono vincite con modalità contrarie alla regolamentazione.

L’ottimo lavoro della Procura ha confermato comunque che il campo tradizionale di intervento illecito della criminalità organizzata in Piemonte rimane quello dello spaccio di sostanze stupefacenti. Numerosissimi sono stati i procedimenti, molti dei quali scaturiti da indagini avviate dalle singole procure territoriali , che hanno consentito il sequestro di rilevanti quantitativi di droga. In alcune vicende si è riscontrata la collaborazione criminosa tra cittadini italiani e extracomunitari.

Molte sono state anche le vicende processuali legate all’odioso traffico di persone: in particolare, ragazze destinate alla prostituzione. Va dato atto, nella trattazione di questi ultimi procedimenti, della notevole positiva collaborazione prestata, per il tramite delle competenti autorità comunali, da istituti religiosi o di volontariato presso cui le vittime vengono ospitate dal momento in cui decidono di sottrarsi al controllo dei loro sfruttatori. L’adeguato sostegno psicologico e materiale che tali istituti garantiscono ha consentito, tra l’altro, di rendere sempre reperibili per tutto il corso del processo le vittime di questi reati. Analogamente va dato un giudizio positivo sull’applicazione dell’art. 18 D.LGS 286/98.

Più in generale va confermato – quanto meno alla luce dei procedimenti avviati nell’anno 2002 – che nel nostro distretto la più pericolosa presenza è quella di gruppi facenti riferimento alle famiglie della ‘ndrangheta calabrese.2.3) La criminalità straniera.
Anche in questo settore non si registrano sostanziali modifiche rispetto al passato. Va pertanto ribadito che una parte consistente di traffici illeciti è attualmente “gestita”, sia nella provincia di Torino sia nelle altre province della regione, da cittadini stranieri, e più esattamente da extracomunitari.

Quando si tratta di malfattori stranieri, se è agevole dimostrare il vincolo associativo (ai fini, per es., dell’art. 74 legge stupefacenti), è invece estremamente difficile provare gli estremi del 416 bis. E’ infatti arduo evidenziare collegamenti stabili e permanenti con le persone che dirigono le attività delittuose rimanendo al sicuro nei loro Paesi d’origine. Anche perché i traffici illeciti (in particolare quello di ragazze destinate alla prostituzione) attraversa quasi sempre più paesi europei ed extraeuropei, per cui (anche quando si identificano coloro che operano sul nostro territorio) molto raramente si riesce a risalire agli individui che sono all’origine della catena criminale, e quindi risulta difficile, sul terreno della prova, giungere ad una ricostruzione compiuta dell’associazione delinquenziale.

Più in generale, la Procura di Torino rileva che la criminalità straniera sta occupando uno spazio molto rilevante nel controllo di svariati traffici illeciti, avendo in ciò affiancato, e talora soppiantato, la criminalità italiana. Questo è un dato che emerge con sempre maggiore nitidezza, non soltanto dai procedimenti trattati dalla Procura della Repubblica di Torino, ma anche da quelli seguiti dalle altre Procure del distretto.

In tutte le province del Piemonte una parte considerevole del traffico di stupefacenti è canalizzata attraverso soggetti extracomunitari (albanesi e magrebini, in prevalenza): e ciò sia per la fase di arrivo della droga sul territorio, sia di immissione sul mercato. Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene i reati di induzione e sfruttamento della prostituzione, che vedono sempre più basso il numero di imputati italiani a fronte di quelli stranieri.

Tale ormai consolidato coinvolgimento di stranieri nella commissione di gravi reati porta con sè anche il determinarsi di rapporti con italiani a loro volta dediti ad attività delittuose. Va peraltro segnalato che, sino ad oggi, non è stato provato un collegamento tra delinquenza straniera e organizzazioni criminose italiane di rilevante spessore.
Elementi di novità sono i seguenti:
- un sempre più significativo coinvolgimento di cittadini di nazionalità rumena nel compimento di reati anche gravi, quali spaccio di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione. Viene così confermato un peggioramento della tipologia di reati commessi da persone di detta nazionalità. Pare cioè che accanto ai reati “tradizionali”, come il borseggio ed il furto nei supermercati, si siano aggiunte “specializzazioni” criminali di ben maggiore gravità.
- sono risultati alcuni casi di sfruttamento della prostituzione di giovani cinesi ad opera di individui della stessa nazionalità. E ciò significa un elemento di novità negativa rispetto al genere di reati abitualmente compiuti in quel contesto ambientale.

Un dato da registrare come negativo per il nostro distretto è che in pratica non trovano spazio collaborazioni processuali di imputati, o di testimoni, nei processi che concernono la criminalità straniera. Nello scorcio degli ultimi anni, solo in tre casi si è avuta la sottoposizione a programma di protezione per stranieri coinvolti in processi di criminalità organizzata. Senza scendere in analisi di tipo sociologico o psicologico, si può dire che una delle più rilevanti cause di detto fenomeno può ravvisarsi nel timore che gli imputati, confessi sulle proprie responsabilità, nutrono circa possibili ritorsioni, anche drammatiche, contro i loro famigliari che vivono nei Paesi d’origine.

2.4) Delitti oggettivamente e soggettivamente politici,
ovvero di contenuto terroristico


Nel corso dell’anno 2002 non sono stati celebrati processi per reati di natura eversiva.
Del pari non si sono registrati nel corso dell’anno fatti di reato riconducibili a matrice terroristica. Anche in Piemonte sono stati diffusi i documenti di rivendicazione dell’omicidio Biagi, commesso in Bologna dalle “Brigate rosse”, ed in proposito sono state attivate indagini.

Sul fronte del terrorismo islamico è in corso una serie di accertamenti, condotti sia dalla polizia di Stato che dai Carabinieri, al fine di ricostruire l’esistenza di reti di appoggio logistico, nel nostro territorio, alle attività criminose riconducibili al gruppo di Al Quaeda. Costante è il coordinamento con altri uffici giudiziari. Certamente da apprezzare è la norma contenuta nella legge 438/01 che assegna la competenza per questa tipologia di reati alla Procura della Repubblica del Tribunale capoluogo di distretto
La legge ora citata ha introdotto significative innovazioni. Positivo è il giudizio sulla nuova previsione dell’art. 270 bis, che al terzo comma equipara la finalità di terrorismo contro obiettivi nazionali a quella contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale. Questa disposizione colma un vuoto legislativo e consente una più adeguata risposta sul piano repressivo a condotte di partecipazione a gruppi eversivi i quali, pur agendo in Italia, non abbiano come loro obiettivo il sistema costituzionale italiano.

Considerando in generale il fenomeno del terrorismo e dei suoi prevedibili sviluppi sul territorio del nostro distretto, la Procura di Torino rileva che al momento non si hanno concreti segnali di un’avvenuta ricostruzione di gruppi come le “Br” o a queste vicini. Neppure le indagini condotte da altri uffici giudiziari per delitti terroristici altrove commessi hanno sinora portato alla ribalta persone residenti od operanti in Piemonte. Ciò ovviamente non significa affatto che il pericolo di una ricostituzione di gruppi armati nel nostro distretto sia da escludere. Le tensioni sociali che si accompagnano ad una contingenza economica sfavorevole, anche in termini di occupazione lavorativa, potrebbero purtroppo favorire progetti di adesione a gruppi che teorizzano e praticano la violenza.2.5) Osservazioni sull’applicazione della legge 13.2.2001 n. 45 ( protezione e trattamento sanzionatorio dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia) .

Dalla relazione della Procura di Torino risultano essere 37 i collaboratori di giustizia, in procedimenti trattati dalla DDA, ammessi allo speciale programma di protezione. Nel corso dell’anno 2002 non sono state avanzate richieste nuove di programmi di protezione, ma sono state definite in senso positivo cinque richieste di ammissione al programma avanzate nel corso dell’anno 2001.

In sostanza, si è assistito nel nostro distretto – come peraltro su tutto il territorio nazionale – ad una diminuzione nel numero dei “pentiti”. Tra le possibili cause di questo trend negativo figura la circostanza che sono assai scarse le prospettive reali di un normale reinserimento sociale del collaboratore. Ciò rende non particolarmente appetibile l’opzione della collaborazione processuale, al di là di quello che l’opinione pubblica è portata normalmente a credere, anche sulla base di distorte informazioni circa trattamenti di grande lusso e vantaggio economico che sarebbero connessi - e non lo sono – al regime di protezione per i collaboratori.

In secondo luogo va osservato che il “clima” nei confronti dei collaboratori di giustizia è certamente cambiato nel corso degli anni. Ad una prima fase, caratterizzata da grande credito e legittimazione anche sociale nei confronti delle persone che sceglievano di collaborare con la giustizia, è subentrata una fase, certamente ancor oggi viva ed attuale, che sottolinea molto di più gli aspetti negativi nella figura del collaboratore e rende anche molto più difficile la “gestione” processuale delle dichiarazioni da loro rese.

Perché? Certamente vi sono stati errori nella passata conduzione in Italia di procedimenti penali il cui materiale probatorio ruotava tutto attorno alle dichiarazioni collaboratori; vi sono stati eccessi nell’ammissione al programma di protezione di persone dichiaranti e loro congiunti, per i quali non sussistevano esigenze così pressanti di tutela dell’incolumità. Va però detto che è certamente un aspetto negativo la svalutazione dell’importanza dei collaboratori di giustizia, nell’ambito di procedimenti in materia di criminalità organizzata. Come più volte sottolineato in varie sedi, solo la persona che ha operato all’interno di un gruppo criminale, sia esso di natura terroristica come di criminalità comune, può essere a conoscenza di notizie ed informazioni decisive per lo smantellamento di tali strutture: informazioni che nemmeno i più sofisticati strumenti di indagine possono ottenere.

Per quanto riguarda la nuova legge 45/01, che ha modificato la precedente normativa sul trattamento dei collaboratori di giustizia, il giudizio della Procura di Torino rimane complessivamente positivo.

2.6) Reati contro la pubblica amministrazione.

La materia dei reati conto la P.A. ha fatto registrare alcune importanti inchieste, la più appariscente ed incisiva delle quali è stata senza dubbio il cd ”caso Odasso” (- e altri 46 indagati), relativo a fatti di corruzione nell’ambito della gestione del più importante ospedale di Torino. Giova ricordare che la fase iniziale, tenuta rigorosamente al riparo da fughe di notizie, ha sortito effetti positivi grazie ad un’opera di attenta gestione (della Procura) e di esecuzione (a cura della G. di F.- Nucleo di P.T.) di operazioni di intercettazione ambientale, andate a buon fine nonostante che l’indagato nutrisse e manifestasse sospetti circa l’esistenza di indagini nei suoi confronti. E’ stata smascherata una vasta rete di complicità e collusioni che sembrano riguardare un ampio tessuto amministrativo, anche se gli stessi imprenditori interessati non riferiscono che presso altre amministrazioni ospedaliere (gestite da persone diverse dagli indagati) avessero luogo analoghe richieste o imposizioni di “tangenti”.

Meno grave ma forse più esteso e generalizzato il fenomeno della corruzione infermieristica (incaricati di pubblico servizio) nell’ambito delle camere mortuarie ospedaliere, collusivamente con società di onoranze funebri.La più rilevante inchiesta per reati contro la Pubblica amministrazione (dopo il “caso Odasso”) ha riguardato il fenomeno delle “gare truccate”, che purtroppo ha evidenziato l’esistenza di vere e proprie cordate delittuose dedite, da un lato, alla turbativa delle gare e, dall’altro, alla corruzione di funzionari amministrativi per ottenerne i favori in occasione di vari passaggi delle procedure amministrative, funzionali al compenso dovuto alle imprese aggiudicatarie dei lavori.

Secondo la Procura di Torino, il quadro corruttivo che complessivamente emerge non può non destare la massima preoccupazione, posto che la sanità e la correttezza della pubblica amministrazione, in tutti i suoi settori, rappresentano il presupposto stesso di una qualsiasi efficace opera di contrasto della criminalità di ogni livello.

2.7) Reati in materia economica (fiscale, societaria, fallimentare)


La Procura della Repubblica di Torino ha formulato osservazioni assai critiche sulle nuove normative in materia di diritto penale tributario, riforma del diritto penale societario, rientro dei capitali dall’estero. Tali critiche meritano sostanziale adesione, anche dove pongono in luce che, se la pressione fiscale fosse per avventura eccessiva, sarebbe su questo versante che il legislatore dovrebbe agire per rendere le imprese italiane concorrenziali con quelle estere; e non su quello penale, dove la sostanziale impunità per le evasioni d’imposta finisce per avere effetti perversi.

Quanto alla nuova disciplina del “falso in bilancio”, la Procura di Torino giustamente rimarca la linea di controtendenza in cui si è posto il legislatore italiano rispetto agli orientamenti in materia dell’intero mondo occidentale: in cui si invocano sempre maggiore correttezza, trasparenza e completezza d’informazione, tanto più necessarie quanto più si vuole liberalizzare e globalizzare il mercato e quanto più le difficoltà economiche delle imprese rischiano di provocare problemi sociali di estrema gravità in ambito occupazionale, con evidenti possibili ricadute sull’ordine pubblico.

Sempre in tema di “falso in bilancio”, la Procura della Repubblica di Torino osserva che da sempre tale reato e quelli connessi sono reati non di danno, come nella nuova disciplina, ma di pericolo; e ciò perché l’oggetto della tutela è sempre stato non tanto e non solo l’interesse del singolo socio, creditore, finanziatore etc., ma anche e soprattutto l’economia nazionale, tutelata appunto attraverso la verità, correttezza e trasparenza dei bilanci. Ecco perché storiche sentenze di Cassazione hanno ritenuto nulli sul piano civile e falsi sul piano penale bilanci caratterizzati non solo dall’esposizione di poste false, ma anche dalla omissione di poste vere e, infine, dalla esposizione di poste vere ma artificiosamente rappresentate (si veda sul punto la sentenza n. 27, Sezioni Unite Civili, 21 febbraio 2000). Insomma, il bene giuridico tutelato dalle norme sul falso in bilancio è costituito dalla correttezza dell’informazione, così come ben espresso dalla sentenza appena citata: “il lettore del bilancio sia messo in grado di ripercorrere l’iter logico che ha guidato i redattori del documento nelle scelte e nelle valutazioni che ogni bilancio necessariamente implica..”.

La Procura della Repubblica di Torino si sofferma poi sulla “rilevanza” del falso, che nella nuova legge passa attraverso una serie successiva di criteri predeterminati (soglie) , l’ultima delle quali esclude la punibilità “se le falsità … determinano una variazione …del patrimonio netto non superiore all’1%” . Ne è derivata una situazione a dir poco singolare, che la Procura di Torino evidenzia citando come esempio concreto due notissime società sulle quali vi sono state indagini riguardanti proprio la materia qui in esame, il cui patrimonio netto (primo caso) è pari a 3.835.290.133 euro per il 2000 e a 4.023.060.528 euro per il 2001;- mentre nel secondo caso il patrimonio netto è pari a 2.387500.000 euro per il 2000 e a 2.353.000.000 euro per il 2001. Ne risulta che il falso in bilancio di fatto “liceizzato” si aggirerebbe nel primo caso sui 40 milioni di euro e nel secondo sui 24 milioni di euro per ogni anno …

Va ancora osservato che tutti i reati previsti dalla nuova disciplina (tranne l’aggiotaggio) prevedono pene inferiori a cinque anni di reclusione; il che significa che, in genere, si prescrivono in sette anni e mezzo (ma la contravvenzione per falso in bilancio si prescrive in 4 anni e mezzo) e sette anni e mezzo per processi in materia di falso in bilancio sono troppo pochi.

Trasformazione del falso in bilancio in reato di danno, procedibilità a querela per le SRL, pene calibrate in modo da assicurare la prescrizione o, nel caso peggiore, la sostituzione con la pena pecuniaria: sono tutti strumenti – conclude la Procura di Torino - che di fatto possono assicurare l’impunità, ma consentono di proclamare che falso in bilancio e reati connessi sono tuttora considerati illeciti nel nostro Paese.
***
Proprio in questi ultimi giorni, il Tribunale di Torino – nell’ambito di un processo per falso in bilancio – ha trasmesso gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea perché valuti la conformità della nuova legge italiana rispetto ai principi dell’ordinamento giuridico europeo (si tratta di stabilire, in particolare, se le sanzioni oggi previste nel nostro Paese in materia di reati societari siano corrispondenti ai criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività previsti dall’ordinamento europeo). In esito alla decisione della Corte di Giustizia, il Tribunale si è riservato di sollevare avanti alla Consulta eccezione di illegittimità costituzionale della nuova normativa.

2.8 - Reati in materia di prevenzione infortuni,
igiene del lavoro e malattie professionali


Per quanto concerne l’attività, particolarmente meritoria, di questo gruppo di lavoro, va ricordata – innanzitutto – la materia dei tumori professionali. Continua a funzionare presso la Procura (con la collaborazione dell’INAIL) un osservatorio sui tumori professionali, che in questo modo non sono più dimenticati negli archivi ospedalieri e comunali, consentendo anzi la celebrazione di numerosi procedimenti penali, con significativi risvolti risarcitori in favore delle vittime e con altrettanto rilevanti risvolti preventivi.

Sistematica nel corso dell’ultimo anno, e di grande incisività anche dal punto di vista della prevenzione, è diventata l’utilizzazione dello strumento fornito dall’art. 437 c.p. (omissione dolosa di cautele antinfortunistiche), in tutti i casi in cui il datore di lavoro abbia omesso di attuare misure di sicurezza e di igiene prescritte dagli organi di vigilanza, ovvero indicate in documenti aziendali.

Ricchissimo e straordinariamente articolato è il catalogo degli interventi della Procura di Torino a tutela del consumatore e del cittadino: dal mobbing alla mucca pazza;- dai farmaci pericolosi all’impiego di creatina e sostanze dopanti nello sport; fino al complesso problema degli alimenti transgenici.
Merita infine ricordare che un Sostituto del gruppo operante nel settore della sicurezza del lavoro e delle malattie professionali, in relazione a procedimenti di turno ordinario, è riuscito a identificare l’autore di vari omicidi (e di una serie di rapine) in danno di prostitute.

2.9) Reati concernenti le c.d. “fasce deboli”.

Nel corso del 2001 si sono avute 1564 assegnazioni di nuove notizie di reato al gruppo, che ha svolto e svolge un ottimo lavoro in settori assai delicati: circonvenzioni; delkitti contro l’assistenza familiare; maltrattamenti.

Particolare cura ed attenzione è prestata ai casi in cui persone offese sono minori. Il gruppo coltiva un filone di indagine che tende, in coordinamento con la Procura minorile, a verificare la ravvisabilità degli estremi del delitto di cui all’art. 572 c.p. nei casi di minori costretti o anche soltanto indotti a trascorrere le loro giornate o vendendo piccoli oggetti, lavando parabrezza, chiedendo l’elemosina, o addirittura andando a rubare. Si tratta di indagini difficili, soprattutto perché i minori - per lo più nomadi, extracomunitari, ecc. – sfuggono e non collaborano testimonialmente.

Il settore dei reati sessuali a carico di persone minorenni è quello che polarizza forse l’attenzione maggiore. Il gruppo di lavoro è in grado di trattare questi reati con una attitudine specialistica, utilizzando al meglio gli strumenti giuridici introdotti dal legislatore.
La riforma dei reati sessuali, di cui alla legge n. 66 del 96, ha contribuito a determinare un fenomeno di emersione del sommerso. Si tratta – secondo la Procura di Torino – di un caso di positiva interazione tra innovazione legislativa ed evoluzione del costume. E’ un fatto, comunque, che oggi vi è una maggiore attenzione al fenomeno, sia da parte della Polizia giudiziaria, sia da parte della società, soprattutto delle famiglie.

Il gruppo di lavoro è anche in contatto con il Centro per la terapia dei disturbi sessuali, istituito a titolo sperimentale presso il Dipartimento di Salute Mentale della ASL 3, ed è aperto ad ogni genere di collaborazione con strutture sanitarie non solo pubbliche: anche al fine di indirizzare, nei modi processualmente leciti, le persone che si rendono colpevoli di fatti di abuso sessuale in danno di minori verso percorsi terapeutici idonei.
I dati dimostrano che il fenomeno degli abusi sessuali minorili è allarmante, anche se sembra delinearsi una tendenza in calo, cosa che potrebbe essere ascritta all’impegno del Servizi locali e della Polizia giudiziaria, alla maggiore sensibilità che si va diffondendo nella società e anche al buon lavoro dei magistrati del gruppo.

Notevole attenzione viene riservata dal gruppo anche ai reati di pornografia minorile. Senza “clamore”, Torino ha condotto e portato a compimento alcune tra le prime indagini sulla comunicazione di materiale pornografico minorile via Internet.
Un dato allarmante pone in evidenza che gli abusi sessuali in danno di minori sono in gran parte intrafamiliari, sicuramente in una misura ampiamente superiore al 50%. Ciò rende i comportamenti più insidiosi e indebolisce la rete di tutela che deve assistere il minore prima di tutto in ambito familiare. Inoltre non sono pochi i casi in cui la famiglia nega l’abuso contro ogni evidenza e si schiera a favore dell’indagato, piuttosto che creare un’immediata cortina di difesa del minore rispetto alla figura abusante. Le indagini, comunque, si svolgono sempre in modo da rendere operativo il coordinamento tra l’intervento penale e quello del Tribunale per i Minorenni, competente in ordine ai provvedimenti civili intesi alla tutela dei minori, con scambio di reciproche informazioni nel rispetto dei principi processuali.

2.10) Reati di “sicurezza urbana”


Obiettivi del gruppo (oltre al perseguimento dei reati di sua competenza) sono anche i seguenti: monitorare i fenomeni criminali minori, tali solo in un’ottica quantitativa;- tentare di determinare una giurisprudenza uniforme in punto condizioni soggettive per l’applicazione di misure cautelari ed in relazione al beneficio della sospensione condizionale della pena;- rilasciare all’esterno non solo l’impressione ma anche la convinzione che la Procura della Repubblica di Torino è sensibile al problema di una moltitudine di cittadini (vittime dirette o indirette di reati che, anche se non gravissimi in astratto, sicuramente sono tali per ciascuna persona che subisca un’aggressione: soprattutto se anziana o più esposta all’impatto anche psicologico del reato e del contatto con l’autore di quello).

2.11) La criminalità nei territori
di alcune Procure piemontesi


Di grande interesse, testimonianza di un costante impegno nel concreto contrasto di ogni forma di illegalità, con il conseguimento ovunque di importanti e significati risultati, sono i dati offerti dalle diverse Procure del distretto.
Ovunque vengono segnalati, insieme ai reati della cd “microcriminalità”, gravi problemi principalmente sul versante del traffico di stupefacenti e dello sfruttamento della prostituzione: attività illecite facenti capo sia a soggetti che – pur vivendo altrove – hanno comunque interessi intrecciati con la realtà locale, sia a forme di criminalità “stanziale” (sempre più caratterizzate dalla presenza di soggetti di origine extracomunitaria), a volte collegate con gruppi criminali operanti in altre città del distretto o in altre regioni.
In particolare si segnalano: rapine consumate da soggetti provenienti da regioni del Sud in temporanea “trasferta”;- l’aumento di denunce per reati a sfondo sessuale, in particolare in danno di minori, consumati anche fra le mura domestiche;- una relativa diminuzione dei reati contro la PA, non perché il fenomeno sia regredito, ma perché più sofisticati e difficili da evidenziare sono gli espedienti cui ricorrono i corruttori ed i corrotti e per la minore disponibilità dei concussi e delle persone informate sui fatti a rivolgersi alla giustizia;- l’aumento dei procedimenti per reati ambientali, per violazioni della normativa sui rifiuti e sull’inquinamento, anche a seguito di incisivi interventi delle diverse articolazioni della PG.
***
Accanto all’attività repressiva va ricordata con particolare favore la ricerca – da parte di alcune Procure del distretto – di un sempre miglior rapporto con la cittadinanza. Così, la Procura della Repubblica di Ivrea ha dato vita ad iniziative e progetti che meritano una specifica segnalazione:
- Istituzione di un ufficio di relazione con il pubblico (U.R.P.);
- Elaborazione di un progetto (Ce.R.Co.) per la ricomposizione dei conflitti fra le parti di un procedimento penale prima di arrivare al processo, negli ambiti di competenza del Giudice di Pace;
- Elaborazione di un progetto di “ecologia della comunicazione” (denominato Chiaro), in cooperazione con un Liceo locale, allo scopo di creare laboratori di “traduzione” della modulistica giudiziaria ;
- Previsione, per i testi chiamati a deporre in udienza che abbiano figli di età compresa tra 0 e 3 anni, della possibilità di usufruire di un servizio di ludoteca-asilo nido, in un Istituto contiguo al Palazzo di Giustizia, per il tempo di permanenza in esso.

2.12) L’esecuzione penale


Cresce ovunque, nel distretto, la consapevolezza circa il decisivo rilievo, talora in passato disconosciuto, della materia (trattandosi in sostanza di impedire la vanificazione dell’enorme attività che l’apparato giudiziario intero ha dovuto fare per arrivare ad una sentenza definitiva di condanna). Da tutte le Procure, infatti, pervengono dati significativi. In particolare, la Procura di Torino segnala che nel primo semestre dell’anno in corso (2002) sono stati emessi 425 provvedimenti di pene concorrenti, 2586 ordini di esecuzione con e senza decreti di sospensione, 56 richieste di conversione di pene pecuniarie;- con sensibili aumenti rispetto all’anno precedente.

Quanto al lavoro svolto in materia di esecuzione penale dalla Procura generale, si sono avute (nel periodo 1.7.2001/30.6.2002) 10.732 disposizioni, di cui: 1.815 ordini di esecuzione; 431 decreti di sospensione; 615 provvedimenti di rideterminazione pena; 551 provvedimenti di pene concorrenti; 680 liberazioni anticipate; 175 decreti di revoca; 400 pareri più richieste.

3. LA GIUSTIZIA CIVILE

3.1) Andamento del contenzioso civile:
il “Programma Strasburgo”


Per il settore civile il Tribunale di Torino segnala un buon andamento delle cause contenziose, dove l’arretrato è in costante diminuzione, semestre dopo semestre.
Infatti le 39.144 cause civili dell’inizio del 2001 sono diventate 36.480 a fine 2001 e 32.486 al 30 giugno 2002. Nell’arco di un anno e mezzo il tasso di “erosione dell’arretrato” è stato pari al 17%.

Vanno segnalati tre dati significativi:
- le cause sopravvenute nel corso dell’anno 2001 sono state 31.207;
ð le cause esaurite nello stesso anno sono state 33.874 (circa la metà con sentenza, cioè 14.054);
- la pendenza di 32.486 cause alla fine di giugno del 2002 è pressoché pari alla “massa di smaltimento complessivo” di un anno significativo come il 2001.

Tutto ciò significa che l’arretrato odierno è pressoché pari al lavoro di un anno.
Centrale è il problema del persistente arretrato di numerose cause di vecchia data (quelle che in gergo vengono definite “cause stagionate” ovvero “cause a rischio Strasburgo” o “a rischio Pinto”). Al riguardo l’Ufficio di Presidenza ha ritenuto di adottare una iniziativa di ampio respiro (valida per due anni): il “Programma Strasburgo”, mirato ad individuare e poi definire, con rapidità e precedenza assoluta, le cause civili pendenti da oltre tre anni presso le sezioni ordinarie. E’ stato predisposto un “Prontuario di prescrizioni e di consigli” (rispettivamente per cancellieri e magistrati)”: una sorta di decalogo processuale incentrato sull’utilizzo più rigoroso del potere di direzione del processo ex art. 175 c.p.c. e sulla rivitalizzazione di alcune regole processuali cadute in desuetudine.

Quasi contemporaneamente è stato attivato, con decorrenza dal 2 gennaio 2002, il Programma “Strasburgo-DUE”, riservato solo alle due Sezioni-Stralcio. L’obiettivo è la definizione di tutte le cause civili di rito monocratico aventi una anzianità anteriore all’aprile 1995 (quindi di pertinenza dei soli Giudici onorari aggregati - GOA), entro la data dell’ 11 novembre 2003, stabilita dall’art. 4 della legge n. 276 del 1997, senza l’utilizzazione della proroga di un anno prevista dalla stessa norma.

Alla data 30 settembre 2001, epoca del censimento straordinario, il numero delle cause interessate al programma e pendenti presso le Sez. Stralcio era di n. 5.066, pari al 44,2% delle cause incamerate al momento della loro attivazione dell’ 11 novembre 1998 (si segnala che in quella data il numero complessivo delle cause era di 11.476, tutte pendenti da date anteriori al 30 aprile 1995, perciò tutte “a rischio Strasburgo”).

E’ stato inoltre previsto un meccanismo di utilizzazione più razionale dei giudici onorari del tribunale (GOT), i quali sono stati affiancati ai singoli giudici togati per aiutarli nella gestione delle cause di data più recente, in modo da non distoglierli dall’obiettivo prioritario (la gestione delle cause vecchie). Nel marzo e nel luglio 2002 il magistrato responsabile del “Programma Strasburgo” ha redatto relazioni interlocutorie corredate di dati statistici, che sono “la dimostrazione del successo del programma Strasburgo”.

Val la pena di citare un dato curioso: la causa più vecchia pendente davanti al Tribunale di Torino - risalente al 1958 ed avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria - è stata definita il 10 luglio 2002, sette mesi dopo l’attivazione del “Programma Strasburgo”, grazie alla rigorosa osservanza delle “prescrizioni” contenute nel programma (per esempio: la fissazione di udienze molto ravvicinate; l’invito pressante al consulente tecnico ad osservare i termini di deposito della perizia).
Vi è la fondata speranza che la c.d. “soglia di incomprimibilità” delle cause molto vecchie venga superata entro il primo trimestre del 2003.

3.2) Il procedimento cautelare uniforme


(vedi relazione scritta)

3.3) I provvedimenti anticipatori


(vedi relazione scritta)

3.4) Il nuovo rito civile

Il nuovo rito civile (in vigore dal 2 maggio 1995), razionale ed efficace nella sua impostazione iniziale, si è snaturato con le mini riforme successive.
Oggi la fase iniziale della lite, che si articola nei numerosi adempimenti di cui agli artt. 180, 183 e 184 cpc (con un moltiplicarsi di memorie e di udienze), è molto farraginosa e comporta schermaglie difensive che si protraggono in modo estenuante per circa un anno e per almeno tre udienze diverse.

L’esame del merito, anche per la delibazione delle semplici istanze istruttorie da parte del giudice (ammettere o non ammettere una prova testimoniale, ad esempio), non comincia prima di un anno dalla notifica della citazione, con inevitabile ritardo nella decisione finale.

Si parla di un nuovo modello de iure condendo. Un modello procedimentale che tende a spostare fuori del processo le schermaglie difensive iniziali (le parti si scambierebbero “privatamente” le memorie iniziali, prima del radicamento della causa davanti al magistrato), facendo iniziare il processo davanti al giudice solo quando il thema decidendum e il thema probandum risultino posti compiutamente dai difensori. Secondo il Presidente del Tribunale di Torino potrebbe anche essere una buona soluzione. Qualcuno ha obiettato però che il modello “lite lunga / processo breve” non salverebbe dai rischi della legge Pinto e si risolverebbe in una pericolosa e anomala sottrazione della fase iniziale della lite al controllo giudiziario del magistrato.

3.5) Altri profili riguardanti la Giustizia Civile


La Corte d’Appello di Torino fa sapere che le “sopravvenienze” degli appelli in materia civile hanno avuto un incremento rispetto al periodo precedente, ed anche le “pendenze” finali sono in aumento, pur essendo rimasto sostanzialmente stabile l’indice di smaltimento.

Dal Distretto, si segnala una certa relativa diminuzione delle pendenze (ma non in tutti i settori e non uniformemente), grazie anche al prezioso lavoro dei GOA.
La competenza civile del Giudice di Pace è positivamente valutata come apprezzabile aiuto nello sveltire la litigiosità civile e nel deflazionare le controversie innanzi alla magistratura ordinaria. Quali che siano le riserve da taluni Presidenti di Tribunale del distretto avanzate ( ma l’opinione prevalente è nel senso di auspicare un aumento della competenza, con ampliamento anche del limite di decisione secondo equità) è significativo che le decisioni dei Giudici di Pace abbiano dato normalmente luogo ad un numero limitato d’impugnazioni.

Sul versante delle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, la Corte d’Appello di Torino comunica che l’organico della sezione è del tutto insufficiente rispetto al carico di lavoro.
Va per altro segnalato che (mentre era in corso la stesura della relazione scritta) è intervenuta – da parte del Ministero – comunicazione secondo cui la nostra Corte d’appello “appare quale probabile destinataria di adeguate risorse organiche” in sede di ripartizione del contingente di 546 posati creati in aumento dalla legge 48/2001.
Il Tribunale di Saluzzo segnala che va facendosi assai rilevante la percentuale di giudizi promossi da lavoratori extracomunitari in materia di controversie di lavoro.
***
Dato costante nei circondari del Distretto è la prevalenza delle separazioni consensuali su quelle giudiziali nonchè la prevalenza delle une e delle altre sugli scioglimenti dei matrimoni, con litigiosità più decisa soprattutto per gli aspetti economico-finanziari.
In linea generale è da segnalare una certa incidenza delle separazioni immediate dopo il matrimonio, anche a distanza di mesi.
I divorzi sono in aumento.

4. LA GIUSTIZIA MINORILE

Secondo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni il settore della giustizia familiare e minorile necessita di una rivisitazione legislativa profonda, che da tempo gli studiosi e i magistrati auspicano. Per limitarsi alle proposte più importanti, è ormai maturato il tempo per costituire un Tribunale della famiglia, che unifichi le competenze (oggi frantumate fra Tribunale per i minorenni e altri organi giudiziari) relative alla famiglia, ai minori e alla persona. Inoltre è indispensabile (partendo dalle indicazioni date dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 1/2002) disciplinare le procedure in camera di consiglio dei Tribunali per i minorenni di cui all’art. 336 codice civile, per adeguarle al dettato sul giusto processo del nuovo art. 111 della Costituzione e garantire i diritti della difesa personale e legale, nel convincimento che dare ascolto e assistenza ai genitori e al figlio aumenta la possibilità che le decisioni in questo campo estremamente difficile siano giuste.

A tredici anni dalla sua grande riforma, anche il processo penale minorile avrebbe bisogno di alcuni piccoli “ritocchi” per semplificarlo e consentire una più celere definizione dei processi, soprattutto per il reati più piccoli.
Da decenni, infine, si aspetta che sia introdotto un ordinamento penitenziario minorile, affinché la permanenza dei ragazzi nei carceri minorili finalmente sia disciplinata da regole diverse da quelle dei carceri degli adulti e si possano sperimentare per i minorenni che commettono dei gravi reati nuovi più ricchi percorsi di aiuto.

Se queste sono le urgenze, destano perplessità le recenti proposte governative di riforma. Andando in controtendenza rispetto ad un cammino generale di allargamento della magistratura onoraria (che ha avuto la sua manifestazione più ampia con l’introduzione dei Giudici di Pace), si propone una riduzione della componente dei giudici onorari nei Tribunali per i minorenni; un evento che impoverirebbe la giustizia minorile italiana di un patrimonio di alte competenze sociali, psicologiche, sociologiche e sanitarie che oggi la qualificano. Ancora più grave sarebbe “dividere” la giustizia dei minori, lasciando al Tribunale per i minorenni le competenze penali e trasferendo tutte le competenze civili ad una sezione di tribunale che si vorrebbe comporre solo di magistrati togati e che perciò per la sua composizione non sarebbe specializzata: in questo modo un ragazzo avrebbe due giudici distinti e distanti, l’uno che lo processa per un reato e l’altro che adotta per lui le misure di protezione.

Tornando all’oggi, il Presidente del Tribunale rileva il persistere del doppio binario: sia l’iter processuale che l’esito del processo sono assai diversi a seconda che l’indagato/imputato sia italiano ovvero straniero. In concreto, a fronte di ragazzi stranieri (per lo più magrebini) in vinculis, spesso il GUP non ha alternative alla condanna, con o senza condizionale, mentre nel caso di ragazzi italiani, anche imputati di reati gravi, non è infrequente che sperimenti la messa alla prova.Si pensa di ovviare a questa sostanziale in-giustizia coinvolgendo il Comune di Torino in un progetto sperimentale di una comunità a controllo rafforzato, con educatori magrebini, allo scopo – fra l’altro - di preservare i ragazzi dai contatti con i propri sfruttatori (contatti che sono repentini nel caso di comunità “normale” e che hanno come fine l’induzione alla fuga).
Va poi evidenziato che nella trattazione di reati “bagatellari”, quasi tutti definiti ex art. 27 D.P.R. n. 448/88, emerge che, nella stragrande maggioranza, non si colgono aspetti di recidiva da parte dei giovani, che dopo la violazione di legge si inseriscono socialmente.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per parte sua, sostiene che la criminalità minorile nel distretto non è grave qualitativamente (non devono fuorviare alcuni fatti che hanno destato una forte attenzione emotiva, come il delitto di Novi Ligure). Fra i reati gravi ci sono stati 3 omicidi, 140 rapine e 32 estorsioni, rapine ed estorsioni per la maggior parte commessi ai danni di coetanei. Il reato più frequente rimane il furto (1702 furti), seguito dal reato di non presentazione di documenti da parte dei minori stranieri (1357 casi).
Sotto il profilo quantitativo la situazione rimane, da molti anni, stazionaria (3660 notizie di reato iscritte contro 3677 del corrispondente periodo dell’anno precedente), mentre sta cambiando la fisionomia della criminalità minorile. Si segnala la presenza (in alcune zone) di “balordi” cresciuti in situazioni di disagio familiare o sociale, che - riuniti in “bande” - tengono comportamenti devianti, danneggiando i luoghi pubblici o compiendo rapine ai loro coetanei. Pericoloso è l’aumento fra i giovani dell’uso dell’ecstasy, che distrugge il cervello.

Quanto ai ragazzi stranieri, emigrati in Italia con la famiglia o venuti in Italia da soli senza essere accompagnati dai genitori, la maggior parte è impegnata seriamente in un faticoso percorso di inserimento sociale e lavorativo. C’è però una minoranza di ragazzi che, lasciati soli o nello scacco di ogni prospettiva di lavoro, passano a condotte devianti. Alcuni di essi vengono arruolati da adulti che si servono di loro. Così è emerso che una associazione criminale importa, istruisce e organizza dei ragazzi rumeni per fare loro commettere dei furti con destrezza nelle stazioni, nei mercati, sui mezzi di trasporto e nelle strade e per il compimento di furti redditizi nei supermercati.
Le organizzazioni che spacciano la droga utilizzano dei ragazzi (a volte ancora piccoli: per maggior parte i ragazzi coinvolti sono marocchini) per lo spaccio al minuto. C’è una fetta di prostituzione minorile, costituita da ragazze straniere portate in Italia con l’inganno e costrette a prostituirsi (solo poche hanno trovato il coraggio di staccarsi e di denunciare i loro sfruttatori). Infine alcuni gruppi di zingari slavi mandano dei bambini, muniti di cacciavite, a rubare negli alloggi.
In tutti questi casi, secondo il Procuratore dei minori, più che di delinquenza minorile, si tratta di delinquenza di adulti che si è cercato di individuare e stroncare, ottenendo qualche piccolo successo.

5. MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA
E CARCERI


Vi sono, nel distretto, 12 case circondariali e 3 case di reclusione, con una popolazione (in data 2.1.03) di 4.695 detenuti, dei quali 2.758 definitivi e 1.937 in custodia cautelare. Inoltre circa 1500 soggetti sono in espiazione di pena in forma alternativa alla detenzione, per affidamento in prova al servizio sociale, per detenzione domiciliare o per semilibertà, ed altri 1600 circa sono assoggettati a libertà controllata ovvero a sanzioni sostitutive delle pene irrogate dal giudice, come la semidetenzione o la libertà controllata.
Il carico di lavoro si è conservato elevatissimo.
Complessivamente sono stati iscritti 12.842 procedimenti, con definizione collegiale di 9.416 casi, a fronte dei 8.053 decisi nell'anno precedente.

I tempi di trattazione dei procedimenti risultano troppo lunghi per i procedimenti instaurati a seguito di istanze di misure alternative formulate da persone che si trovano in stato di libertà ai sensi del V comma dell'art. 656 c.p.p., perché - stante l'inadeguatezza dell'organico di magistrati e di personale di cancelleria - se ne sacrifica inevitabilmente la data di trattazione a favore dei procedimenti relativi a soggetti detenuti.
La proroga dell'applicazione del regime detentivo di cui al Il comma dell'art.41 bis Ord.Penit. ha fatto sì che il numero di reclami si sia mantenuto molto elevato (281 procedimenti iscritti, contro i 264 dell'anno precedente).
Come dato estremamente positivo si segnala la presenza nell'ambito del distretto di numerose realtà territoriali che si attivano in vario modo per offrire ai soggetti in espiazione di pena concrete possibilità di reinserimento sociale.
***
Com’è noto, sono attualmente in discussione vari progetti di Legge su ipotesi di indulto o “indultino”. La Procura Generale si è fin d’ora attrezzata – con un gruppo di lavoro ad hoc – per far fronte al prevedibile nuovo carico di lavoro, che non sarà nè poco nè semplice.
***
L’istituto penale per minorenni Ferrante Aporti continua ad essere una struttura edilizia inutilmente gigantesca: è molto difficile avviare i ragazzi ad un percorso di responsabilizzazione e di cambiamento. Occorre pensare come alternativa a luoghi di custodia cautelari più piccoli. In questa prospettiva può muoversi il progetto cui stanno lavorando il Ministero della Giustizia, il Comune di Torino e l’Università di Torino, di utilizzo di una parte degli spazi del Ferrante Aporti per altre destinazioni, riducendo il carcere minorile in dimensioni di “gruppi casa”.

6. EDILIZIA E SICUREZZA


Sul piano dell’edilizia giudiziaria, gravi insufficienze si riscontrano ad Acqui, Alba, Ivrea, Novara, Pinerolo e Vercelli;- nonché per gli uffici giudiziari minorili. La situazione di Asti, tuttora carente, sembra avviata a soluzione grazie ad un nuovo palazzo di giustizia. Di questi ultimi giorni, poi, è la positiva notizia che l’amministrazione comunale di Acqui si sta meritoriamente attivando per risolvere alcuni problemi di quella sede.
In Torino è ormai operante il Palazzo intitolato a Bruno Caccia, sia pure con insufficienze che potranno essere colmate con una sopraelevazione (rimedio parziale) o con il recupero dell’area già destinata alle Carceri “Nuove”.

Per quest’ultima soluzione (che comporterebbe l’acquisizione di ben 15.000 metri quadri utili, a costi sostanzialmente corrispondenti alla sopraelevazione, che però fornirebbe soltanto 8.000 metri quadrati circa) vanno concretamente delineandosi prospettive assai favorevoli, grazie anche al fattivo interessamento del Sottosegretario Vietti.
Complessi problemi si pongono - soprattutto per vari uffici giudiziari del distretto - per quanto concerne la sorveglianza e la sicurezza. Anche a causa del sempre più grave ritardo con cui il Ministero provvede a rimborsare ai Comuni le quote dovute per le spese da questi anticipate.

7. DIFESA D’UFFICIO
E PATROCINIO DEI NON ABBIENTI


(vedi relazione scritta)

8. CONCLUSIONE


Se la giustizia è la virtù che si esprime nell’impegno di riconoscere e rispettare il diritto di ognuno, dandogli ciò che gli spetta secondo la ragione e la legge, allora la giustizia non è soltanto una virtù individuale. E’ una componente essenziale della vita comunitaria. Indispensabile perchè siano attuati le libertà ed i diritti, senza prevaricazioni;- perché siano rimossi gli ostacoli che limitano l’eguaglianza;- perché la legalità sia intesa come insieme di regole condivise, individuate tenendo conto delle esigenze di tutti e da tutti rispettate, frenando onnipotenze ed egoismi;- perché la legalità così intesa sia effettivo cemento della convivenza civile;- perché si realizzi una pace sociale e non la guerra continua.

In quanto strumento per garantire diritti individuali e collettivi, la giustizia è anche organizzazione che lo stato predispone a tutela di quei diritti. Come ci ricorda il paradosso del costituzionalista inglese, secondo cui l’esercito e la flotta dell’Inghilterra hanno una sola funzione: rendere possibile che il giudice emani le sue sentenze.
Dunque l’organizzazione statuale della giustizia è un tema fondamentale per regolare ed armonizzare il divenire della vita sociale. Per attuare i diritti più facilmente calpestabili da parte del potere collettivo o dei piccoli poteri individuali.

E’ per questo che il potere (ce lo insegna la storia) ha sempre cercato di asservire a sé la giustizia. Ed è per questo che la Costituzione repubblicana, con una grande conquista, ha affermato per la prima volta alcuni fondamentali principi:
- Nessuno può scegliersi il giudice preferito o imporre un giudice diverso da quello precostituito per legge;
- Il giudice deve essere sottratto ad ogni rapporto di dipendenza da soggetti esterni all’ordine giudiziario e a qualsiasi subordinazione anche all’interno di esso;
- Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali;
- La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere ed esercita un autogoverno attraverso il CSM;
- I magistrati si distinguono solo per funzioni;
-I magistrati sono inamovibili;
- L’azione penale è obbligatoria e non disponibile.

In Italia questa organizzazione della giustizia, soprattutto nell’ultimo decennio, ha funzionato:
- La giustizia non si è limitata a perseguire i deboli e gli emarginati nella scala sociale, ma ha cominciato (ricorrendone i presupposti in fatto e in diritto) a perseguire anche i delitti commessi dai “colletti bianchi” e a controllare – come doveva – il corretto esercizio del potere;
- La indipendenza del giudice non solo dai poteri esterni ma anche da quelli interni (con il superamento della gerarchia) ha reso impossibili forme spurie di controllo attraverso la cooptazione da parte dei vertici del potere;
- Il superamento del sistema della “carriera”(che comporta speranze e timori) ha assicurato una vera indipendenza del magistrato, che può – se lo vuole - agire davvero “sine spe ac metu”.

Ma nella misura in cui ha funzionato, la giustizia ha creato – nel nostro Paese – vistose preoccupazioni nel potere. Di qui vari tentativi (talora vere e proprie campagne) per drasticamente ridimensionare la magistratura e per “sterilizzare” la sua indipendenza.
Nella Costituzione repubblicana è scritto il progetto di uno Stato vissuto non come espressione degli interessi e della forza di una classe dominante o di qualcuno, ma come garante dei diritti di tutti. Oggi, invece, assistiamo con inquietudine a diffusi tentativi di rivedere questo progetto costituzionale, per ritornare ad un vecchio modello, in forza del quale lo “status” ed i diritti dei cittadini dipendono non tanto dalle regole, quanto piuttosto dai rapporti di forza. Tali tentativi presuppongono – appunto – il ridimensionamento della magistratura, in quanto soggetto indipendente incaricato di rendere le regole effettive ed uguali per tutti.

Indipendenza della magistratura, effettività delle regole, uguaglianza di ogni cittadino di fronte alla legge sono un tutto unico. La posta in gioco è il permanere dell’unitarietà di questi concetti. Che in democrazia sono essenziali. E irrinunziabili.
***
Con questa ferma convinzione, ringraziando tutti i presenti per la loro cortese attenzione, Le chiedo – Signor Presidente – di voler dichiarare aperto l’anno giudiziario 2003 del Distretto della Corte d’Appello di Torino.




La controriforma della giustizia


Primi appunti sulle proposte del ministro Castelli
e un commento di Gian Carlo Caselli


Il ministro della Giustizia Roberto Castelli ha presentato il suo piano per riformare la giustizia italiana. In attesa di più meditate riflessioni, vale la pena di abbozzare almeno qualche primo appunto a proposito degli obiettivi proposti dal ministro e dei mezzi indicati per raggiungerli.
A seguire, un intervento su questi temi di Gian Carlo Caselli




1. Rendere più rapidi i processi civili.
Obiettivo assolutamente condivisibile. Ma il mezzo proposto è l'affidamento alle parti della fase intruttoria delle cause civili: una privatizzazione della prima parte del processo, che lascia al giudice la sola decisione sulla base del materiale raccolto dalle parti. Con il rischio di favorire la parte più forte (che può disporre di avvocati migliori e di mezzi maggiori), lasciando che la più debole arrivi meno preparata davanti al giudice.

2. Rendere più rapidi i processi penali.

Obiettivo anche questo del tutto condivisibile, per assicurare la certezza della pena. Ma quali mezzi sono messi realmente in campo affinché l'imposizione di tempi perentori per la celebrazione dei processi non si riduca a un'appello impotente? Non si è davvero capito. E pensare che la strada per assicurare la certezza della pena è semplice: eliminare il giudizio d'appello, o almeno rendere esecutiva la sentenza di primo o di secondo grado; introdurre regole che impediscano le manovre dilatorie della difesa (la difesa dal processo che spesso si sostituisce alla difesa nel processo); abolire l'istituto della prescrizione dei reati.

3. Depenalizzazione e maggior ricorso a pene alternative.
Questo punto (come il seguente), se ben articolato potrà essere un efficace strumento per snellire il lavoro dei tribunali. Si dovrà vigilare affinché le depenalizzazioni non si trasformino però in sconti e regali a particolari categorie di imputati (per esempio i colletti bianchi, i politici, gli amministratori pubblici...), con il conseguente effetto d'ingiustizia nei confronti di altre categorie più deboli.

4. Più precisa determinazione dei motivi d'appello e di Cassazione.
Anche questo punto (come il precedente) potrà essere un efficace strumento per abbreviare i tempi della giustizia: dovranno essere fissati i motivi che permettono il ricorso in appello o in Cassazione, per impedire ricorsi che non hanno motivazioni di giustizia, ma soltanto dilatorie (in attesa della prescrizione del reato in giudizio).

5. Affidare le investigazioni alla sola polizia giudiziaria.

I magistrati, cioè le procure della Repubblica, non sarebbero più la guida della polizia giudiziaria durante la fase delle indagini penali, ma interverrebbero soltanto a indagini concluse, ricevendo dalla polizia gli esiti delle investigazioni. Questo è un obiettivo non condivisibile ed è il punto più pericoloso della riforma, capace da solo di trasformarla in una controriforma: ma come, uno dei pochi punti positivi del nuovo codice è stato l'affidamento ai magistrati della guida delle indagini, come è dimostrato, per esempio, dai risultati delle inchieste su corruzione e mafia. Perché smantellare una riforma che ha dato buoni risultati? Forse proprio per questo: per togliere alla magistratura uno strumento di controllo della legalità che si è dimostrato efficace. Inoltre la presenza della magistratura offre agli indagati garanzie di legalità certamente maggiori di quelle che possono essere offerte dalle polizie; e garanzie di indipendenza certamente più grandi di quelle che possono essere assicurate da strutture sottoposte al diretto controllo del governo. Come mai un governo che si dice, a parole, garantista, propone poi una riforma che va in direzione della Stato di polizia? I liberisti e liberali al governo preferiscono le caserme di Bolzaneto alle procure della Repubblica?

6. Divisione delle carriere (inquirenti-giudicanti) dei magistrati.
Vecchia bandiera dei politici (e imprenditori) che vogliono tagliare le unghie ai magistrati d'accusa, ridurne l'autonomia con la speranza di arrivare, un giorno, a sottoporre la pubblica accusa al controllo del governo. Vedremo come sarà attuata, questa separazione. In un Paese normale non ci sarebbe nulla di male ad avere due percorsi diversi per i magistarti dell'accusa e per i giudici. Ma perché rendere difficili o addirittura impossibili i passaggi tra l'una e l'altra funzione? È evidente che l'esperienza di magistrato inquirente è certamente preziosa a chi deve giudicare, e viceversa.

7. Riforma del sistema elettorale del Csm.
L'elezione con sistema maggioritario del Consiglio superiore della magistratura è indicata come mezzo per superare le correnti interne al Csm. In realtà, il suo risultato sarebbe che le correnti (che comunque non sono illegittime) resterebbero, mentre più difficile sarebbe garantire la rappresentanza di tutte le opinioni in un organo delicatissimo, che deve garantire l'indipendenza della magistratura e il suo autogoverno.

8. Cambiamento delle norme per il falso in bilancio.

È un'altro dei punti forti della controriforma. Il falso il bilancio da “reato di pericolo”, diventa “reato di danno”. Se non arreca danno patrimoniale a soci e creditori ha pene ridotte (massimo 1 anno e 6 mesi) e nel caso riguardi una società non quotata in Borsa non sarà perseguibile d’ufficio, ma soltanto per querela di parte. Inoltre le indagini diventeranno più difficili: non potranno più essere disposte intercettazioni telefoniche, i termini per la prescrizione sono accorciati, le informazioni omesse o false dovranno essere “rilevanti” (ma come sarà stabilita la soglia della “rilevanza”?).
In più, non ha mancato di suscitare perplessità la soluzione trovata per i processi in corso: il deputato Niccolò Ghedini (avvocato di Silvio Berlusconi nei tre procedimenti in cui il presidente del Consiglio è accusato di falso in bilancio) ha fatto approvare in Commissione un emendamento che stabilisce di affidare al governo (cioè a Berlusconi) la definizione delle norme transitorie per i processi penali in corso.
Più in generale, il falso in bilancio in una società civile non può essere considerato un reato che colpisce soltanto soci e creditori della singola azienda colpita: impedendo la trasparenza delle comunicazioni societarie, il falso in bilancio è un colpo mortale alla correttezza del mercato che danneggia (seppure in misura diversa) la comunità degli affari, il sistema delle imprese, i concorrenti e, in ultima analisi, tutti i cittadini.
Stupisce che chi continua a ripetere la verità secondo cui senza libero mercato non c'è democrazia, poi tolleri gli attacchi al libero mercato - magari per interesse personale.
Ogni indebolimento degli strumenti per il controllo di legalità nel campo economico e finanziario, inoltre, abbassa le soglie di contrasto alla corruzione (ogni tangente si alimenta da fondi neri, generati da falsi in bilancio), alla finanza grigia, alla finanza criminale e al riciclaggio (concretamente: chi si assumerà il rischio di presentare una querela di parte contro una società infiltrata o controllata dalla mafia?).

(gianni barbacetto, 30 luglio 2001)

La nuova giustizia
secondo il centrodestra


di Gian Carlo Caselli

IN OGNI tempo, il modo di sentire della maggioranza contingente tenta di affermarsi imponendo una "tavola di valori". Naturalmente dei "suoi" valori. Dove la parola "suoi" acquista un significato tutt'affatto particolare ogni volta che la maggioranza sia non solo quella espressa dai sondaggi ma soprattutto quella che egemonizza i microfoni e l'informazione. Segno qualificante di questi tempi è la progressiva perdita di valore del "collettivo". Bruttissimo segno, se ne deriva l'esaltazione del benessere individuale e del successo personale come unici valori degni. Ricadute evidenti di questa concezione si registrano anche nell'ordinamento penale, mediante una riscrittura della tavola dei valori - appunto - che tende ad espellere (o minimizzare) le fattispecie di reato che non siano finalizzate esclusivamente o prevalentemente alla tutela di diritti individuali.

Molti, purtroppo, sono gli esempi
che si possono fare. Si sono inasprite le pene per i furti domiciliari e gli scippi, cercando risposte soprattutto alla percezione soggettiva dei problemi della sicurezza, più che ad un'effettiva esigenza di maggior efficienza collettiva. Contemporaneamente si percorre la strada dell'abolizione di alcuni reati societari e di una nuova disciplina del falso in bilancio, con la prospettiva di mega prescrizioni a beneficio di interessi individuali e con il rischio di rendere sempre più difficile l'accertamento del danno erariale, ovvero alla collettività, che spesso si nasconde dietro i falsi in bilancio. Mentre l'abuso d'ufficio per finalità non patrimoniali da qualche tempo ormai non è più reato. Ciò che ha rinnovato i fasti delle pratiche di clientelismo, nepotismo e lottizzazione delle istituzioni: con alterazione del gioco democratico in favore di chi utilizza le pubbliche funzioni per costruire - abuso dopo abuso - una propria base di consenso clientelare.

Sul versante, poi, della minimizzazione
normativa dei reati preposti alla tutela dei beni collettivi, emblematica è l'entità risibile della pena prevista per il reato di turbata libertà degli incanti. La condotta prevista da questo reato è lo strumento principe per l'eventuale pilotaggio illegale di pubblici appalti. Se i partecipanti alla gara si accordano tra loro sulle percentuali di ribasso e ciascuno - a rotazione - si aggiudica un appalto alle condizioni più favorevoli, si realizza un illecito che è difficilissimo accertare: perché la documentazione presentata è sempre ineccepibile; perché i partecipanti alla gara sono legati da un patto, come dire, di solidarietà, traendo ciascuno, a turno, vantaggio dal sistema; perché la pena prevista per il reato (reclusione sino a due anni) non consente di disporre intercettazioni telefoniche o ambientali. Ove poi accada (e accade raramente) che il reato sia accertato, una pena di tale modesta entità rende sempre possibile la salvifica prescrizione: perciò si può tranquillamente escludere che sia idonea a fungere da deterrente.

I costi collettivi
di questa situazione possono essere devastanti: dalla mortificazione della libera concorrenza e dello sviluppo imprenditoriale (il mercato rischia di trasformarsi in un feudo di cordate e comitati d'affari), alla lievitazione complessiva dei costi delle opere pubbliche. Per finire con la prospettiva di un permanente sottosviluppo economico. Se poi entrano in campo (e l'esperienza insegna che è ben possibile...) organizzazioni mafiose, tutto si complica. La mafia è fortemente interessata ai ribassi minimi, perché se l'aggiudicatario guadagna di più, maggiore sarà la tangente che l'organizzazione potrà pretendere. Se poi qualche imprenditore volesse mostrarsi "renitente" e non soggiacere alle "regole" stabilite, si sa che la mafia possiede - purtroppo - mezzi di "convincimento" non indifferenti.

Potrebbe dunque essere
un segnale importante di attenzione alla tutela dei beni collettivi (e al tempo stesso un contributo allo sviluppo di una miglior democrazia economica) rivedere la pena edittale del reato di cui all'articoo 353 del codice penale. Sia per una maggior controspinta all'agire illegale, sia per potere utilizzare strumenti investigativi adeguati (le intercettazioni). Ovviamente, coi tempi che corrono c'è poco da illudersi. Ma se persino i vescovi italiani, in un loro recente documento, parlano di "eclissi del senso morale", vale la pena ritornare su certi temi. Rassegnarsi all'oggi, contrassegnato com'è da una forte tendenza ad innalzare la soglia dell'impunità e dei privilegi, sarebbe sbagliato. E controproducente per gli interessi collettivi.

La Repubblica, 11 agosto 2001


Noi, giudici matti

Lettera aperta al presidente del Consiglio, secondo cui i magistrati sono pazzi, sono antropologicamente diversi dal resto della razza umana

di Gian Carlo Caselli


Signor Presidente del Consiglio:

non è la prima volta che Lei rivolge, a singoli magistrati o alla magistratura, attacchi pesanti e a mio giudizio immotivati. Ma nella Sua recente intervista ai giornali “La voce di Rimini” e “Spectator” c’è di più. Nel Suo mirino (oltre a Magistratura democratica, da Lei assunta a paradigma di un “sistema giudiziario completamente politicizzato”) sono finiti, nell’ordine: le intere Procure di Milano e di Palermo, cui Lei addebita di “non fare altro che inventarsi teorie” sul Suo conto; tutti i giudici di Roma, da Lei accusati di aver partecipato (tutti…) a un “sistema di conti bancari che andavano su e giù dalla Svizzera”; i magistrati che hanno condannato a 20 anni il sen. Andreotti (penso che volesse riferirsi al processo di Perugia per l’omicidio Pecorelli); i magistrati che contro il sen. Andreotti “hanno creato una montatura per dimostrare che la Democrazia cristiana (…) non era un partito etico ma un partito vicino ai criminali” (il riferimento, in questo caso, si estende al processo di Palermo per associazione mafiosa); tutti i magistrati indistintamente, poiché Lei sostiene che “per fare questo lavoro bisogna essere malati di mente; se fanno questo lavoro è perché sono antropologicamente diversi dal resto della razza umana”.

A fronte delle vigorose e severe reazioni
che ne sono seguite, Lei ha diramato un comunicato in cui si afferma che il Suo “rispetto per l’impegno della magistratura non può essere messo in discussione” e si ribadisce la “presenza di incontestabili comportamenti faziosi di singoli procuratori”. Dunque, le Sue contestazioni non riguarderebbero l’intiero ordine giudiziario, ma soltanto singoli procuratori. Non è così, come dimostrano le vicende del nostro Paese degli ultimi anni. All’inizio, è vero, ad essere oggetto – non di critiche (ovviamente legittime e spesso utili) – ma di attacchi apodittici e indiscriminati sono stati solo alcuni procuratori.

Ma poi, man mano che le indagini
si concludevano, hanno cominciato ad essere delegittimati e offesi i magistrati giudicanti: tutte le volte in cui sono stati chiamati a occuparsi di processi sgraditi e hanno deciso in maniera contrastante con le aspettative degli interessati. Alla fine, l’attacco - da Lei personalmente condotto con un intervento televisivo a reti unificate - si è addirittura rivolto contro le Sezioni unite della Cassazione, massimo organo giudiziario del nostro sistema, “colpevole” di non aver applicato la “legge Cirami” come Lei e altri si aspettavano. Il problema, allora, non è costituito da singoli procuratori.

L’attacco è, per così dire, a geometria variabile,
nel senso che può subirlo qualunque magistrato - pubblico ministero o giudice, quale che sia la città o l’ufficio in cui opera - ogni volta che abbia la sfortuna (spiace dirlo: ma è ormai questa la parola giusta) di imbattersi in vicende delicate. Ciò pone una serie di interrogativi ineludibili. E’ giusto gettare pregiudizialmente fango su un magistrato sol perché indaga o eventualmente condanna - per fatti specifici - un personaggio pubblico? E, viceversa, è giusto applaudire, sempre a priori, il magistrato che assolve quell’imputato? Quando si tratta di personaggi di peso (imputati – ripeto - per fatti specifici e non certo per il loro status) giustizia giusta è, per definizione, solo quella che assolve? Ragionando in questo modo, non si sovvertono le regole fondamentali della giustizia? Non si incide sulla serenità di giudizio? Dove sta la linea di confine fra attacco e intimidazione?

Aggiungo una considerazione specifica.
Recentemente la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di associazione per delinquere ascritto al sen. Andreotti, per il periodo antecedente la primavera 1980, affermando di non poter pronunciare una assoluzione nel merito perché i fatti emersi nel processo "… indicano una vera e propria partecipazione all’associazione mafiosa, apprezzabilmente protrattasi nel tempo". Non sta a me dire se queste conclusioni siano giuste o sbagliate, ma è difficile contestare, alla luce delle stesse, una realtà: i pubblici ministeri che hanno istruito il processo non hanno fatto altro che il loro dovere, traendo, da una massa di elementi di fatto, le conseguenze previste dalla legge.

Mentre non agire sarebbe stato illegale
e scorretto - ancorché comodo - e avrebbe fatto perdere credibilità a tutte le altre inchieste condotte (anche quelle che hanno consentito alla magistratura palermitana di infliggere, nel triennio 2000-2002, ben 378 ergastoli per delitti di mafia). A fronte di questa realtà, è ingiusto impiegare slogan privi di consistenza per svilire una attività giudiziaria doverosa a capitolo di un gioco della politica: in cui i magistrati sarebbero semplici pedine, asservite a strategie eterodirette e finalizzate alla supremazia di una parte contro l’altra. Si può davvero pensare che i rapporti fra mafia e politica – in Italia, in Sicilia – siano una invenzione interessata?

Entrare in simili ragionamenti
(anche solo per difendersi da vuote accuse) costa molta fatica, ma tacere sarebbe profondamente ingiusto: per me personalmente e per qualunque altro magistrato, posto che l’investitura popolare non dà a nessuno - neppure a Lei - il diritto di offendere. Per questo ho deciso di scriverLe e di rispondere alle Sue dichiarazioni – pur nel rispetto dovutoLe - con inflessibilità pari all’offesa che esse possono rappresentare per la libertà e dignità professionale mia e di altri magistrati. E non sono – mi creda – preoccupazioni che si possano liquidare accusando di “pazzia” chi osa esprimerle.

Con ossequio
Gian Carlo Caselli

9 settembre 2003

vai su

 
 
 

Cerca nel sito o nel web


Sito Web

powered by FreeFind

 
 

 

Perché Contrada
è colpevole

Un intervento sull'agente segreto condannato per mafia e poi assolto.
di Giorgio Bongiovanni

Giustizia 1/ Pentiti:
una legge sbagliata

Approvata la nuova disciplina sui collaboratori di giustizia:
«Ora solo un pazzo potrà decidere di pentirsi».
di Armando Spataro

Giustizia 2/ Perry Mason all’italiana
Perry Mason, quello vero, opera per smascherare il colpevole. In Italia, invece, una nuova legge impone...
di Marcello Maddalena

Giustizia 3/ La difesa dei collaboratori
di giustizia

Un intervento di un magistrato della Procura di Palermo sul patrocinio difensivo dei "pentiti"
di Olga Capasso

Giustizia 4/ Il giudizio abbreviato
Il Decreto legge 24.11.2000 in tema
di giudizio abbreviato e legge di conversione. Problematiche sorte in sede di attuazione
della normativa
di Olga Capasso

Giustizia 5/ Sulla nuova difesa d’ufficio
Le nuove regole per i pagamenti degli onorari a spese dello Stato
di Carlo Citterio

 
posta