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Berlusconi: innocente, ma...

Il testo della sentenza della Corte di cassazione
che nell'autunno 2001 ha assolto Silvio Berlusconi
in uno dei tanti processi in cui è imputato

Ricorso di Silvio Berlusconi

Il primo motivo del ricorso
proposto da Berlusconi Silvio è fondato. La stessa Corte di appello premette, nella sua motivazione, che non esistono, a carico di Berlusconi, prove dirette, n orali n documentali, e che la sua responsabilit non può essere affermata unicamente in ragione della sua posizione di vertice in seno alla Fininvest. Essa, però, ritiene di ravvisare a carico del predetto la prova della responsabilit (sia pure, stante l'estinzione del reato conseguente alla contestuale concessione delle attenuanti generiche, ai soli effetti civili) sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. Questi vengono essenzialmente identificati: nella consegna del denaro ai militari della Guardia di Finanza da parte di Sciascia; nella provenienza del denaro da una provvista Fininvest; nella riferibilit dell'autorizzazione ai pagamenti ai vertici del Gruppo, costituiti da Paolo e Silvio Berlusconi; nell'inattendibilità della confessione di Paolo nella parte (del tutto collimante, peraltro, con la versione di Sciascia) in cui ha dichiarato di essere stato lui, e da solo, a dare le dette autorizzazioni e a fornire le dette provviste, prelevandole da fondi neri di provenienza Edilnord; nella conseguente necessaria attribuzione delle autorizzazioni in questione all'altro soggetto del vertice del Gruppo, e cio a Silvio Berlusconi.

Significativi elementi di conferma della prova logica
cosi' conseguita vengono poi ravvisati: nella disponibilit, all'epoca dei fatti, da parte di Silvio Berlusconi e della sua famiglia, di una ingente quantità di denaro, -depositata su libretti di risparmio al portatore, e movimentata, per finalità mai disvelate, a mezzo soprattutto di Giuseppino Scabino, persona indicata da Sciascia come quella che, in piu' occasioni, provvide materialmente a fornirgli la provvista per il pagamento delle tangenti; - nella concomitanza temporale di due sospesi di cassa con le due dazioni Videotime; - nella riunione svoltasi ad Arcore, nell'abitazione di Silvio Berlusconi, nel corso della quale il legale di Sciascia - assente Paolo Berlusconi - lo informò della ordinanza custodiale emessa a carico del proprio assistito; negli stretti rapporti intercorsi, all'epoca dei fatti, tra Silvio Berlusconi e Sciascia, sovente destinatario di munifiche e non chiarite elargizioni di denaro da parte del primo, e nell'assenza di analoghi rapporti tra Sciascia e Paolo Berlusconi; nel diretto interesse di Silvio Berlusconi a un controllo superficiale e addomesticato da parte della Guardia di Finanza.

Nessun rilievo a fini probatori nei confronti di Berlusconi
è stato invece attribuito dalla Corte di merito alla vicenda del "passi" per Palazzo Chigi sequestrato al Berruti e al connesso incontro da quest'ultimo ivi avuto con Berlusconi nel giugno del 1994. La validità degli elementi indiziari indicati e la conseguenzialità logica delle conclusioni ricavatene non trovano conferma nel materiale istruttorio acquisito ed esposto, consentendo e imponendo di rilevare in questa sede, agli effetti degli artt. 530 cpv. e 129 cpp., la palese inadeguatezza del medesimo ai fini dell'affermazione di responsabilit dell'imputato. Il primo rilievo da fare è, invero, che il ragionamento sillogistico operato dalla Corte milanese si basa su una premessa essenziale - attribuzione al vertice proprietario del gruppo Fininvest, costituito da Paolo e Silvio Berlusconi, della competenza nelle "materie" in questione - desunta da una interpretazione delle dichiarazioni rese da Paolo Berlusconi che ne travalica il reale tenore (quale risultante dalla stessa sentenza). Paolo Berlusconi - che ha posto ai vertici del gruppo Fininvest prima il fratello Silvio (cui ha attribuito la strategia globale dell'impresa) e poi se stesso (competente per l'aspetto tattico strategico) - ha infatti precisato, in "Ordine alle questioni di pagamento di tangenti, che "era bene che facesse carico, direttamente" a lui, "in quanto rappresentante della proprietà, questa incombenza". Da tali dichiarazioni risulta solo un collegamento, in termini di opportunita- ("era bene"), fra l"'incombenza" in questione e la persona di Paolo Berlusconi, quale "rappresentante della proprietà", e non è quindi possibile leggervi, come ha arbitrariamente fatto il giudice di merito, quell'imprescindibile e oggettiva attribuzione -dell'incombenza stessa al vertice proprietario del gruppo nella, sua composizione comprensiva di entrambi i fratelli Berlusconi, dalla quale si è poi fatta derivare, una volta escluso il coinvolgimento di Paolo, la responsabilità di Silvio.

Ma frutto di un'argomentazione priva di solide basi
appare anche l'essenziale passaggio della sentenza, relativo alla ritenuta inattendibilità delle convergenti ,dichiarazioni di Sciascia e Paolo Berlusconi sulla riferibilità, a quest'ultimo della condotta inerente all'autorizzazione ai, pagamenti e alla fornitura della relativa provvista. Tale inattendibilità è stata, invero, basata, in modo particolare sul duplice rilievo che l'indicazione, fatta da Paolo Berlusconi, dei fondi neri Edilnord quale fonte della provvista del denaro, sarebbe smentita dalle risultanze processuali, e che, di converso, è emersa l'esistenza di elevatissime quantit di contanti e di fondi "non contabilizzati" nell'ambito del gruppo, gestito su disposizione di Silvio Berlusconi, attraverso un meccanismo, di erogazioni di cassa effettuate da Istifi S.p.A. (che operava come una vera banca del gruppo) a favore delle varie societa. e di successivi ripianamenti delle partite con assegni prelevati da libretti.al portatore. Ora, da un lato, la Corte d'appello, dopo aver scorrettamente, in contrasto col Tribunale, riconosciuto l'esistenza e la destinazione a finalità illecite dei fondi neri Edilnord, ne ha escluso lo specifico utilizzo: per le tangenti Mondadori (dicembre 1991) e Mediolanum (aprile 1992), in base all'arbitraria considerazione che Paolo Berlusconi, ricevuto nel gennaio ’90 il saldo di detti fondi (ammontante a un importo di 300-400 milioni, perfettamente "capiente", quindi, per le dette tangenti), non avrebbe potuto preservarne la separata identità, indispensabile per la sicura attribuzione delle imputazioni riferite; per le tangenti Videotime (giugno e settembre 1989), in base a una lettura delle dichiarazioni di Pellegrini e Roncucci che non tiene in alcun conto il dato, riportato nella stessa sentenza (p. 144), secondo cui il Pellegrini, dai fondi extracontabili accumulati nella misura di 700-800 milioni l'anno, di volta in volta, fino al 1987, a Paolo Berlusconi tutto quanto questi gli richiedeva, cosi' evidentemente mettendo il medesimo nella condizione di disporne a suo libito per le esigenze e nei tempi che ritenesse.

Dall'altro lato, quanto alla disponibilità
da parte di Silvio Berlusconi, di ingenti somme di denaro depositate su libretti di risparmio al portatore e alle anomale movimentazioni di tali importi, è la stessa Corte milanese (p. 153 della sentenza) ad attribuire a tali circostanze una "rilevanza assolutamente marginale", escludendo che possano costituire Prova di una diretta derivazione del denaro utilizzato per il pagamento delle tangenti alla Guardia di Finanza. E tale conclusione è del tutto ovvia, se si considera il volume degli'importi movimentati (intorno ai 130 miliardi: v p. 50 della sentenza di primo grado), in raffronto àentità delle tangenti di cui si parla.

Del tutto neutro ai fini dell'argomento
in discorso è anche il fatto, impropriamente valorizzato dalla Corte di appello, che il denaro venne consegnato a Sciascia, secondo quanto ammesso da quest'ultimo, dallo Scabini, cassiere centrale della cassa del gruppo Finivest, Istifi, direttamente e sistematicamente coinvolto nelle anomale movimentazioni di cui si è detto, posto che, lo stesso Paolo Berlusconi, nell'individuare la provvista per le tangenti nei fondi neri Edilnord, ha precisato che il denaro che procurava a Sciascia gli veniva messo a disposizione attraverso la cassa centrale del gruppo, Istifi '(v. sentenza di primo grado, p.43,). Appaiono, infine, non pertinenti, considerata la natura degli "affari" in questione, i rilievi in ordine alla mancanza di ruoli operativi di Paolo Berlusconi nell'ambito delle societ Videotime e Mediolanum e all'assenza di interesse, per Edilnord, di pagare tangenti riguardanti altre società, e sostanzialmente ipotetico quello relativo alla appartenenza degli affari alla strategia globale dell'impresa", di competenza di Silvio Berlusconi.

Va da sè che, caduti i principali pilastri della ricostruzione logico-valutativa operata dalla Corte di merito, perdono ogni residua rilevanza probatoria gli ulteriori elementi utilizzati a conforto della medesima, (concomitanza temporale dei sospesi di cassa con le due dazioni Videotime, riunione svoltasi ad Arcore, stretti rapporti intercorsi all'epoca dei fatti tra Silvio Berlusconi e Sciascia, diretto interesse di Silvio Berlusconi a un controllo superficiale e addomesticato da parte della Guardia di Finanza, limitato livello di autonomia operativa di Paolo Berlusconi), collegati essenzialmente (fatta eccezione per i sospesi di cassa, relativi peraltro a importi ben superiori a quelli delle tangenti) alla posizione apicale di Berlusconi, correttamente ritenuta dalla stessa Corte inidonea per sè a fondare un giudizio di responsabilità.

La sostanziale carenza di prove idonee a carico di Silvio Berlusconi ha trovato nell'impugnata sentenza una involontaria ma illuminante manifestazione nel passaggio motivazionale in cui si ammette di non poter stabilire in quali modi (se in particolare, in via generale o di volta in volta) e tempi sia stata da lui data a Sciascia l'autorizzazione ai pagamenti illeciti.
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