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Berlusconi:
innocente, ma...
Il
testo della sentenza della Corte di cassazione
che nell'autunno 2001 ha assolto Silvio Berlusconi
in uno dei tanti processi in cui è imputato
Ricorso
di Silvio Berlusconi
Il primo motivo del ricorso proposto da Berlusconi
Silvio è fondato. La stessa Corte di appello premette,
nella sua motivazione, che non esistono, a carico di Berlusconi,
prove dirette, n orali n documentali, e che la sua responsabilit
non può essere affermata unicamente in ragione della
sua posizione di vertice in seno alla Fininvest. Essa, però,
ritiene di ravvisare a carico del predetto la prova della
responsabilit (sia pure, stante l'estinzione del reato conseguente
alla contestuale concessione delle attenuanti generiche, ai
soli effetti civili) sulla base di indizi gravi, precisi e
concordanti. Questi vengono essenzialmente identificati: nella
consegna del denaro ai militari della Guardia di Finanza da
parte di Sciascia; nella provenienza del denaro da una provvista
Fininvest; nella riferibilit dell'autorizzazione ai pagamenti
ai vertici del Gruppo, costituiti da Paolo e Silvio Berlusconi;
nell'inattendibilità della confessione di Paolo nella
parte (del tutto collimante, peraltro, con la versione di
Sciascia) in cui ha dichiarato di essere stato lui, e da solo,
a dare le dette autorizzazioni e a fornire le dette provviste,
prelevandole da fondi neri di provenienza Edilnord; nella
conseguente necessaria attribuzione delle autorizzazioni in
questione all'altro soggetto del vertice del Gruppo, e cio
a Silvio Berlusconi.
Significativi elementi di conferma della prova logica
cosi' conseguita vengono poi ravvisati: nella disponibilit,
all'epoca dei fatti, da parte di Silvio Berlusconi e della
sua famiglia, di una ingente quantità di denaro, -depositata
su libretti di risparmio al portatore, e movimentata, per
finalità mai disvelate, a mezzo soprattutto di Giuseppino
Scabino, persona indicata da Sciascia come quella che, in
piu' occasioni, provvide materialmente a fornirgli la provvista
per il pagamento delle tangenti; - nella concomitanza temporale
di due sospesi di cassa con le due dazioni Videotime; - nella
riunione svoltasi ad Arcore, nell'abitazione di Silvio Berlusconi,
nel corso della quale il legale di Sciascia - assente Paolo
Berlusconi - lo informò della ordinanza custodiale emessa
a carico del proprio assistito; negli stretti rapporti intercorsi,
all'epoca dei fatti, tra Silvio Berlusconi e Sciascia, sovente
destinatario di munifiche e non chiarite elargizioni di denaro
da parte del primo, e nell'assenza di analoghi rapporti tra
Sciascia e Paolo Berlusconi; nel diretto interesse di Silvio
Berlusconi a un controllo superficiale e addomesticato da
parte della Guardia di Finanza.
Nessun rilievo a fini probatori nei confronti di Berlusconi
è stato invece attribuito dalla Corte di merito alla
vicenda del "passi" per Palazzo Chigi sequestrato al
Berruti e al connesso incontro da quest'ultimo ivi avuto con
Berlusconi nel giugno del 1994. La validità degli elementi
indiziari indicati e la conseguenzialità logica delle
conclusioni ricavatene non trovano conferma nel materiale
istruttorio acquisito ed esposto, consentendo e imponendo
di rilevare in questa sede, agli effetti degli artt. 530 cpv.
e 129 cpp., la palese inadeguatezza del medesimo ai fini dell'affermazione
di responsabilit dell'imputato. Il primo rilievo da fare
è, invero, che il ragionamento sillogistico operato
dalla Corte milanese si basa su una premessa essenziale -
attribuzione al vertice proprietario del gruppo Fininvest,
costituito da Paolo e Silvio Berlusconi, della competenza
nelle "materie" in questione - desunta da una interpretazione
delle dichiarazioni rese da Paolo Berlusconi che ne travalica
il reale tenore (quale risultante dalla stessa sentenza).
Paolo Berlusconi - che ha posto ai vertici del gruppo Fininvest
prima il fratello Silvio (cui ha attribuito la strategia globale
dell'impresa) e poi se stesso (competente per l'aspetto tattico
strategico) - ha infatti precisato, in "Ordine alle questioni
di pagamento di tangenti, che "era bene che facesse carico,
direttamente" a lui, "in quanto rappresentante della proprietà,
questa incombenza". Da tali dichiarazioni risulta solo un
collegamento, in termini di opportunita- ("era bene"), fra
l"'incombenza" in questione e la persona di Paolo Berlusconi,
quale "rappresentante della proprietà", e non
è quindi possibile leggervi, come ha arbitrariamente
fatto il giudice di merito, quell'imprescindibile e oggettiva
attribuzione -dell'incombenza stessa al vertice proprietario
del gruppo nella, sua composizione comprensiva di entrambi
i fratelli Berlusconi, dalla quale si è poi fatta derivare,
una volta escluso il coinvolgimento di Paolo, la responsabilità
di Silvio.
Ma frutto di un'argomentazione priva di solide basi
appare anche l'essenziale passaggio della sentenza, relativo
alla ritenuta inattendibilità delle convergenti ,dichiarazioni
di Sciascia e Paolo Berlusconi sulla riferibilità,
a quest'ultimo della condotta inerente all'autorizzazione
ai, pagamenti e alla fornitura della relativa provvista. Tale
inattendibilità è stata, invero, basata, in
modo particolare sul duplice rilievo che l'indicazione, fatta
da Paolo Berlusconi, dei fondi neri Edilnord quale fonte della
provvista del denaro, sarebbe smentita dalle risultanze processuali,
e che, di converso, è emersa l'esistenza di elevatissime
quantit di contanti e di fondi "non contabilizzati" nell'ambito
del gruppo, gestito su disposizione di Silvio Berlusconi,
attraverso un meccanismo, di erogazioni di cassa effettuate
da Istifi S.p.A. (che operava come una vera banca del gruppo)
a favore delle varie societa. e di successivi ripianamenti
delle partite con assegni prelevati da libretti.al portatore.
Ora, da un lato, la Corte d'appello, dopo aver scorrettamente,
in contrasto col Tribunale, riconosciuto l'esistenza e la
destinazione a finalità illecite dei fondi neri Edilnord,
ne ha escluso lo specifico utilizzo: per le tangenti Mondadori
(dicembre 1991) e Mediolanum (aprile 1992), in base all'arbitraria
considerazione che Paolo Berlusconi, ricevuto nel gennaio
90 il saldo di detti fondi (ammontante a un importo
di 300-400 milioni, perfettamente "capiente", quindi,
per le dette tangenti), non avrebbe potuto preservarne la
separata identità, indispensabile per la sicura attribuzione
delle imputazioni riferite; per le tangenti Videotime (giugno
e settembre 1989), in base a una lettura delle dichiarazioni
di Pellegrini e Roncucci che non tiene in alcun conto il dato,
riportato nella stessa sentenza (p. 144), secondo cui il Pellegrini,
dai fondi extracontabili accumulati nella misura di 700-800
milioni l'anno, di volta in volta, fino al 1987, a Paolo Berlusconi
tutto quanto questi gli richiedeva, cosi' evidentemente mettendo
il medesimo nella condizione di disporne a suo libito per
le esigenze e nei tempi che ritenesse.
Dall'altro lato, quanto alla disponibilità da parte
di Silvio Berlusconi, di ingenti somme di denaro depositate
su libretti di risparmio al portatore e alle anomale movimentazioni
di tali importi, è la stessa Corte milanese (p. 153 della
sentenza) ad attribuire a tali circostanze una "rilevanza
assolutamente marginale", escludendo che possano costituire
Prova di una diretta derivazione del denaro utilizzato per
il pagamento delle tangenti alla Guardia di Finanza. E tale
conclusione è del tutto ovvia, se si considera il volume
degli'importi movimentati (intorno ai 130 miliardi: v p. 50
della sentenza di primo grado), in raffronto àentità delle
tangenti di cui si parla.
Del tutto neutro ai fini dell'argomento in discorso
è anche il fatto, impropriamente valorizzato dalla
Corte di appello, che il denaro venne consegnato a Sciascia,
secondo quanto ammesso da quest'ultimo, dallo Scabini, cassiere
centrale della cassa del gruppo Finivest, Istifi, direttamente
e sistematicamente coinvolto nelle anomale movimentazioni
di cui si è detto, posto che, lo stesso Paolo Berlusconi,
nell'individuare la provvista per le tangenti nei fondi neri
Edilnord, ha precisato che il denaro che procurava a Sciascia
gli veniva messo a disposizione attraverso la cassa centrale
del gruppo, Istifi '(v. sentenza di primo grado, p.43,). Appaiono,
infine, non pertinenti, considerata la natura degli "affari"
in questione, i rilievi in ordine alla mancanza di ruoli operativi
di Paolo Berlusconi nell'ambito delle societ Videotime e
Mediolanum e all'assenza di interesse, per Edilnord, di pagare
tangenti riguardanti altre società, e sostanzialmente ipotetico
quello relativo alla appartenenza degli affari alla strategia
globale dell'impresa", di competenza di Silvio Berlusconi.
Va da sè che, caduti i principali
pilastri della ricostruzione logico-valutativa operata
dalla Corte di merito, perdono ogni residua rilevanza probatoria
gli ulteriori elementi utilizzati a conforto della medesima,
(concomitanza temporale dei sospesi di cassa con le due dazioni
Videotime, riunione svoltasi ad Arcore, stretti rapporti intercorsi
all'epoca dei fatti tra Silvio Berlusconi e Sciascia, diretto
interesse di Silvio Berlusconi a un controllo superficiale
e addomesticato da parte della Guardia di Finanza, limitato
livello di autonomia operativa di Paolo Berlusconi), collegati
essenzialmente (fatta eccezione per i sospesi di cassa, relativi
peraltro a importi ben superiori a quelli delle tangenti)
alla posizione apicale di Berlusconi, correttamente ritenuta
dalla stessa Corte inidonea per sè a fondare un giudizio
di responsabilità.
La sostanziale carenza di prove idonee
a carico di Silvio Berlusconi ha trovato nell'impugnata sentenza
una involontaria ma illuminante manifestazione nel passaggio
motivazionale in cui si ammette di non poter stabilire in
quali modi (se in particolare, in via generale o di volta
in volta) e tempi sia stata da lui data a Sciascia l'autorizzazione
ai pagamenti illeciti.
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